In sede di valutazione equitativa del danno il giudice è tenuto a individuare dei validi criteri di giudizio, parametrati alla specificità del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del risarcimento, risultando altresì tenuto a esplicitare in motivazione se e come egli abbia valutato tutte le circostanze del caso concreto.
Cassazione civile sez. lavoro, -1/03/2016 n. 4025