LA VOSTRA LETTERA
Vorrei sapere quale responsabilità incombe all’intermediario allorquando propone all’assicurato la riforma di una polizza dei rischi dell’abitazione con un’altra dello stesso rischio, ma con alcune modifiche in peius.
Ritengo che la compagnia debba evidenziare all’assicurato queste differenze, che a volte sfuggono anche all’intermediario perché molto “sottili” o “nascoste”.
Grazie del chiarimento.
RISPOSTA
La domanda ripropone una questione non nuova. La riforma dei contratti in corso di un determinato ramo assicurativo, che periodicamente le imprese di assicurazione propongono e spesso sollecitano alla propria rete distributiva, dovrebbe essere preceduta da un’esaustiva informazione, che evidenzi, anche in forma schematica ma chiara, le differenze contrattuali fra il contratto in corso e quello che viene proposto in sostituzione. Se il contratto in corso ha ancora una residua durata poliennale, il contraente deve essere informato del suo diritto a conservarlo fino alla scadenza prevista. Va a tale proposito ricordato che la facoltà di disdettare il contratto alla scadenza del quinquennio, nei contratti che prevedono una durata superiore, spetta unicamente al contraente e non all’impresa di assicurazione.
Per dare corso alla riforma è poi obbligo dell’intermediario procedere ad una corretta verifica dell’adeguatezza del contratto proposto in sostituzione, non trascurando di evidenziare ed illustrare le differenze fra il vecchio ed il nuovo contratto.
Tutto ciò, se si vogliono osservare, come è d’obbligo, le procedure stabilite dalla legge.