Nell’ambito dell’amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l’orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l’autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Infatti, come è stato chiarito, la figura dell’organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell’amministrazione di appartenenza, al che consegue che… le istituzioni scolastiche -D.P.R. n. 275 del 1999 art. 14-,……agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato nonché l’ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al Ministero gli atti posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il Ministero e non l’Istituto -così, in motivazione, Cass., Sez. terza Sentenza n. 19158 del 6 novembre 2012, massimata come segue: l’attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato; ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l’orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi dell’art. 28 Cost., e art. 2049 c.c., il Ministero dell’Istruzione; nella specie è stata esclusa la legittimazione passiva dell’istituto scolastico, pur avente autonoma personalità giuridica, in una azione di responsabilità per l’infortunio subito da un alunno durante l’ora di educazione fisica; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 9752 del 10 maggio 2005, secondo la quale anche dopo l’estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997, e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore – nella specie, un liceo scientifico – che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell’organizzazione statale – si trova in rapporto organico con l’Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa; pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione e non ai singoli istituti gli atti, anche illeciti, posti in essere dal menzionato personale, sussiste la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta la legittimazione passiva dell’istituto; sostanzialmente nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 10042 del 29 aprile 2006; Sez. terza Sentenza n. 2839 dell’11 febbraio 2005; Sez. 3, Sentenza n. 27246 del 14 novembre 2008; Sez. Lavoro Sentenza n. 6372 del 21 marzo 2011-.
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalla Direzione Didattica, per i fatti imputabili al personale e/o agli alunni delle scuole del circolo; nell’interpretare tale contratto, la corte di merito si è limitata a rilevare, sulla base della sua formale intestazione e del suo letterale contenuto, che l’organo indicato come contraente e beneficiano dell’assicurazione era la Direzione Didattica e ne ha dedotto che si trattava di assicurazione diretta e non per conto altrui o di chi spetta, escludendo che i relativi diritti potessero essere esercitati dal M.I.U.R., e cioè dal soggetto ritenuto responsabile e condannato per fatti imputabili al suddetto personale.
Ma in tale situazione si poneva evidentemente un oggettivo dubbio interpretativo.
Se, come appena osservato, per i fatti garantiti dall’assicurazione, di regola, la Direzione Didattica non può mai essere chiamata e rispondere, in quanto è il Ministero l’unico soggetto legittimato passivamente per le relative azioni risarcitorie -come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata-, il contratto di assicurazione fatto valere in giudizio – a meno che non sussistessero elementi tali da portare a ritenere che esso fosse stato effettivamente stipulato ad esclusiva copertura di eventuali diverse e specifiche responsabilità effettivamente gravanti sull’organo stipulante, benché derivanti dal fatto del personale o degli alunni – si sarebbe rivelato del tutto privo di effetti, e addirittura privo di rischio assicurato, e dunque avrebbe fatto difetto la sua stessa causa negoziale, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. -da rilevare e dichiarare eventualmente anche di ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.-.
La regola sancita dall’art. 1367 c.c., però, impone all’interprete, prima di giungere ad una siffatta conclusione, una ulteriore operazione ermeneutica, sancendo che nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno -principio della conservazione del contratto o dell’interpretazione utile-.
Il canone interpretativo in questione va inteso nel senso che nei casi dubbi, tra più possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una -o più- di esse, evitando di adottare una soluzione che renda l’atto improduttivo di effetti -Cass. Sez. prima Sentenza n. 24866 dell’8 ottobre 2008-. Il principio cioè non consente di svolgere una esegesi sostitutiva della volontà delle parti, che va pur sempre rispettata, anche se ciò comporti la dichiarazione della nullità del contratto, ove ne ricorrano gli estremi -Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28357 del 22 dicembre 2011; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30 marzo 2007; Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 7 ottobre 2004-, né di attribuire sempre all’atto un significato tale da assicurarne la più estesa applicazione -soprattutto se l’interpretazione più ampia sia esclusa dall’applicazione dei prioritari criteri di ermeneutica posti dal codice civile-, ma rende possibile privilegiare quella che consente all’atto di assumere qualche effetto.
La corte di appello, nell’interpretare il contratto per cui è causa, non ha applicato il suddetto canone ermeneutico legale. Valutando tutte le circostanze del caso, avrebbe infatti dovuto accertare se la ricostruzione dell’effettiva volontà dei contraenti consentiva l’interpretazione utile del contratto, onde evitare l’inconveniente della sua assoluta improduttività di effetti. Avrebbe dovuto cioè verificare:
- se – interpretato come assicurazione stipulata esclusivamente in favore dell’organo contraente – il contratto per cui è causa potesse avere qualche effetto o fosse destinato non averne alcuno, dichiarandone eventualmente in tal caso anche la nullità per difetto di causa, ai sensi degli artt. 1418 e 1421 c.c., sussistendone gli estremi;
- se invece eventualmente qualche effetto esso avrebbe potuto avere ove interpretato come assicurazione per conto altrui o di chi spetta, ai sensi dell’art. 1891 c.c.;
- se tale ultima interpretazione fosse compatibile con la volontà contrattuale delle parti.
In tal caso avrebbe dovuto senz’altro privilegiare quest’ultima interpretazione.
La suddetta verifica non è stata effettuata, essendosi la corte di appello – come anticipato – limitata a rilevare che il contratto, secondo una interpretazione meramente letterale, era stato stipulato dalla Direzione Didattica e non prevedeva espressamente il Ministero quale soggetto assicurato.
La pronunzia impugnata è stata dunque cassata affinché vi si provveda in sede di rinvio.
In tema di assicurazione, la circostanza che un ente -nella specie, una Direzione didattica- stipuli una polizza a copertura della responsabilità civile per danni dei quali esso stipulante non può, per legge, essere chiamato a rispondere -per esserlo, nella specie, unicamente il Ministero per fatto dei suoi dipendenti-, impone al giudice del merito, che abbia già utilizzato i fondamentali canoni ermeneutici, una scelta interpretativa che, nel dubbio, tenga conto del sussidiario criterio di cui all’art. 1367 c.c. -c.d. interpretazione utile-, che, compatibilmente con la volontà delle parti, tenda ad attribuire al contratto -anche con l’eventuale riferimento alla disposizione dell’art. 1891 c.c.- un qualche effetto, anziché negarglielo.
Cassazione civile sez. III, 19/02/2016 n. 3275