Benchmark & Clausole
Autori: Simone Rizzo e Fabio Furgiuele
ASSINEWS 275 – maggio 2016
In questo secondo appuntamento della rubrica “Benchmark & Clausole” confrontiamo le condizioni di polizza proposte dalle cinque compagnie assicurative leader nel ramo “R.C. generale” (Ania 2014) in materia di malattie professionali:
- UnipolSai Assicurazioni;
- Generali Italia;
- Allianz;
- Reale Mutua;
- Zurich Insurance.
Precisiamo che l’ordine indicato nelle successive tabelle non rispecchia la classifica Ania sopra indicata. L’obiettivo che ci siamo posti è di evidenziare le principali differenze esistenti nel mercato assicurativo relativamente ai contenuti contrattuali che gli attori professionali offrono al mondo retail e delle imprese.
Glossario
La Commissione Consuntiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita all’interno del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, definisce la malattia professionale come un “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa”, dunque una patologia che si sviluppa per effetto dell’esposizione involontaria, graduale e progressiva, da parte di un soggetto durante l’attività lavorativa, di fattori ambientali rischiosi per la salute. L’aspetto assicurativo riferito a questa tipologia di rischio è importante soprattutto quando l’INAIL procede ad un’azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro considerato responsabile. Generalmente l’Istituto, avanzando nei tre gradi di giudizio, disincentiva l’impresa – per motivi economici – a proseguire l’azione legale vantata nei suoi confronti, con conseguenze economiche rilevanti per le casse aziendali.
Aree di confronto L’attività di confronto ha evidenziato delle aree di flessibilità della garanzia che influiscono sul livello di copertura proposto dalle compagnie assicurative. In particolare, ci siamo soffermati sulle seguenti variabili:
- presenza della garanzia nel contratto;
- massimali prestati;
- malattie professionali rientranti nella garanzia;
- ultrattività della garanzia;
- malattie professionali escluse e condizioni di operatività.
Presenza della garanzia nel contratto e massimali prestati
Tutte le compagnie operanti in Italia nel ramo 13 (responsabilità civile generale) hanno previsto nei loro contratti di responsabilità civile delle aziende verso i loro prestatori d’opera, una clausola – generalmente prestata con apposito premio aggiuntivo – per estendere le garanzie di polizza alle malattie professionali. Come è possibile notare dalla successiva tabella 1, nell’ambito delle polizze esaminate soltanto in un caso sui cinque analizzati la compagnia offre l’estensione alle malattie professionali già compresa nelle garanzie base, senza alcun sovrappremio.
Con riferimento ai massimali per la garanzia “malattia professionale” troviamo sempre, nelle polizze analizzate, una percentuale del massimale R.C.O. o un limite massimo con possibilità di reintegro. Tra i testi analizzati, evidenziamo una polizza in cui è previsto un sottolimite di 150.000,00 euro per i prestatori di lavoro il cui obbligo di assicurazione INAIL ricade su soggetti diversi dall’assicurato (ad esempio i lavoratori impiegati in forza di contratti di “somministrazione di lavoro”).
Malattie professionali coperte
Evidenziamo l’importanza di verificare sempre quali malattie professionali sono coperte dalla clausola: ci sono casi in cui le malattie riconosciute sono unicamente quelle previste dalla tabella INAIL (tabella 2), escludendo dunque dalla garanzia tutte le altre patologie “non tabellate”, anche nel caso in cui siano state riconosciute dalla magistratura con sentenza che dichiara la responsabilità dell’Assicurato. In tutti i casi analizzati la malattia professionale, per essere considerata indennizzabile, deve manifestarsi in data posteriore a quella della stipula della polizza e deve essere conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. (clausola loss occurrence).
Ultrattività della garanzia
Ulteriore elemento che può qualificare le clausole sottoposte ad analisi riguarda il periodo di ultrattività della garanzia, vale a dire l’arco di tempo – successivo alla cessazione dell’assicurazione – per il quale è garantita la copertura dei sinistri. Tutte le compagnie sottoposte a confronto offrono questa tipologia di estensione, ma si differenziano per il periodo di copertura postuma. Infatti, in due casi sui cinque analizzati, le compagnie limitano l’ultrattività della garanzia malattie professionali a sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nei restanti casi si mantiene un numero di mesi di ultrattività pari a dodici mesi.
Sempre rimanendo nell’ambito della validità della garanzia, merita inoltre attenzione la clausola che garantisce la continuità della copertura anche in caso di sostituzione della polizza presso la stessa compagnia. Questo meccanismo di “fidelizzazione” del cliente in realtà è uno strumento che tutela ulteriormente l’assicurato in caso di manifestazione di patologie dopo il termine del periodo di ultrattività. Solo due polizze sulle cinque esaminate presentano questa clausola all’interno della garanzia “malattie professionali”, mentre negli altri casi la situazione non è disciplinata e potrebbe dare dar adito a problemi interpretativi in caso di sinistro.
Malattie professionali escluse e condizioni di operatività
Le malattie professionali escluse rappresentano un aspetto di portata rilevante per l’assicurato. Tutte le polizze analizzate concordano nel limitare o escludere la copertura alle malattie derivanti dall’esposizione all’amianto.
Riteniamo però opportuno precisare che la formulazione di questa esclusione differisce tra le diverse compagnie, come indicato nella tabella 3. A questo proposito, è opportuno sottolineare che l’INAIL, secondo il D.M. del 9 aprile 2008, riconosce come malattie causate da asbesto le seguenti patologie: placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda, mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, ecc. Ci domandiamo, alla luce di quanto sopra, quale sia la portata effettiva di questa esclusione in quanto, secondo l’INAIL, le patologie indotte dall’esposizione all’amianto sono ben più ampie di quelle indicate nei contratti esaminati, potendo dare adito in caso. di sinistro ad un contenzioso in merito alla risarcibilità del danno. Segnaliamo inoltre la diversa terminologia utilizzata nelle polizze esaminate nell’esclusione di malattie derivanti da esposizione all’amianto. Formulazioni contrattuali poco precise possono causare contenziosi in sede di sinistro: a solo titolo di esempio indicare tra le esclusioni le “malattie causate da amianto” ha un significato differente rispetto alla clausola che esclude le ”malattie connesse alla lavorazione dell’amianto”. La tabella 3 indica le altre tipologie di malattie escluse come: la silicosi, il contagio HIV e, in un caso, l’esposizione a campi elettromagnetici. Segnaliamo anche che quattro polizze su cinque, estromettono dalla garanzia le malattie professionali riconducibili a mobbing, e discriminazione razziale, sessuale o religiosa. Tra le esclusioni rilevate durante la lettura delle clausole merita attenzione quella che coinvolge i prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato, norma che lascia in capo all’azienda assicurata il rischio di dover sostenere le conseguenze economiche di una malattia professionale riconosciuta in capo a prestatori di lavoro “atipici”, ormai molto diffusi nelle realtà economiche.
Quattro polizze su cinque contengono una limitazione dell’operatività della clausola in caso di inosservanza di disposizioni di legge o di intenzionale mancata prevenzione del danno, salvo ripresa dell’operatività della clausola per sinistri verificatisi in data posteriore a quella di riallineamento a quanto previsto dalle normative vigenti in merito. Precisiamo, in merito, che tutti gli operatori assicurativi ribadiscono nelle condizioni di polizza il proprio diritto ad eseguire ispezioni e controlli presso gli stabilimenti dell’assicurati e i luoghi di lavoro.
Conclusione
L’eterogeneità che abbiamo riscontrato nella clausola messa a confronto, ci permette di suggerire di effettuare sempre un’attenta verifica, prima della conclusione del contratto, dei seguenti punti:
- eventuali limiti nei massimali proposti a copertura del rischio specifico di malattia professionale
- la fonte di riconoscimento della malattia professionale (tabelle INAIL e Magistratura)
- il periodo di ultrattività della garanzia, non sempre esteso a 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia e del rapporto di lavoro
- le tipologie di malattie professionali escluse dalla copertura assicurativa, con particolare riguardo alla terminologia adottata a volte poco determinante
- non esclusione della tutela assicurativa ai dipendenti assunti a tempo determinato.
Questa breve analisi vuole essere un nostro contributo agli operatori professionali per offrire agli assicurati una copertura assicurativa sempre più adeguata alle loro reali esigenze.
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