Dal 9 maggio all’1 luglio 2016 è possibile presentare alla concessionaria servizi assicurativi pubblici la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° luglio 2010. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza devoluto dall’intermediario al fondo rapporti dormienti. È con il quarto avviso Mise del 9 maggio 2016 che vengono fissate le modalità di presentazione delle domande per il rimborso polizze vita dormienti. Che ricordiamo essere polizze vita scadute e andate in prescrizione senza che il beneficiario si sia attivato, entro i termini prestabiliti (in genere uno o due anni dopo la scadenza del contratto), per incassare quanto gli spettava. Può essere presentata domanda di rimborso delle somme trasferite al fondo rapporti dormienti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: per morte dell’assicurato o per scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006, per prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° aprile 2010, per rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al fondo rapporti dormienti e per non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti due avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti. La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi o per raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, via Yser, 14 – 00198, Roma o con plico a mano (le domande possono essere presentate all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle ore 13 il venerdì. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap) o infine per posta elettronica certificata (consap@pec.consap.it.
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