Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato negli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
Ne consegue che per l’operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo; il caso era relativo a un sinistro mortale occorso alla vittima, che era stata colpita dalla rampa del rimorchio di un autocarro, parcheggiato sulla pubblica via nei pressi di una officina per provvedere alla riparazione dell’asse di detta rampa.
Cassazione civile sez. III, 19/02/2016 n. 3257