di Enrico Santi

In occasione delle gite di istruzione, al personale della scuola non sono attribuiti specifici compiti di controllo della condotta del conducente o dell’idoneità del veicolo utilizzato per il trasporto degli studenti. E il vademecum della Polizia Stradale allegato alla circolare del Miur del 3 febbraio scorso non intende porre a carico della scuola ulteriori responsabilità, ma semplicemente favorire la collaborazione con gli organi accertatori. Il puntuale chiarimento è stato fornito il 28 aprile scorso nella 7° commissione cultura della Camera dal sottosegretario all’istruzione Toccafondi con la risposta all’interrogazione n. 5-07999 dell’on.le Sgambato. Con la circolare prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 il Ministero dell’istruzione ha esortato i dirigenti scolastici e i docenti a porre molta attenzione nell’organizzazione delle visite di istruzione, al fine di garantire il trasporto nella piena sicurezza. Alla circolare è allegato il vademecum della Polizia Stradale, che evidenzia quali siano i criteri che devono essere seguiti dagli istituti scolastici per la scelta dell’azienda di trasporto e quali siano le prescrizioni a carico dei conducenti. Sia la circolare che il vademecum, però, possono essere interpretati, in alcuni passaggi, nel senso di attribuire specifici compiti di controllo alla scuola. Per dirimere questo dubbio, lo stesso Ministero dell’istruzione, con la successiva circolare prot. n. 3130 del 12 aprile 2016 (si veda ItaliaOggi del 19 aprile scorso), ha chiarito che in carico ai dirigenti e ai docenti accompagnatori non c’è alcun obbligo di verifica dell’idoneità del mezzo di trasporto e di sorveglianza della guida. Inoltre, il vademecum non contiene prescrizioni a carico degli istituti scolastici, ma rappresenta uno strumento di supporto nell’organizzazione dei viaggi di istruzione. Questa posizione è stata ribadita il 28 aprile scorso dal sottosegretario Toccafondi, che, rispondendo all’interrogazione n. 5-07999 dell’on.le Sgambato, ha confermato che il vademecum della Polizia Stradale allegato alla circolare ministeriale del 3 febbraio 2016 non attribuisce al personale della scuola nuovi compiti o responsabilità rispetto a quelli già previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale del lavoro. L’obiettivo è soltanto quello di fornire alla scuola uno strumento utile per trasmettere eventuali segnalazioni agli organi accertatori, senza che i dirigenti scolastici e i docenti abbiano alcun obbligo di sorveglianza specifica. Eventuali violazioni stradali, infatti, sono addebitabili esclusivamente ai conducenti e alle società di trasporto.

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