Di Sonia Lazzini
Sussiste il diritto del creditore garantito di escutere il fideiussore anche oltre il limite garantito, quando il superamento dello stesso è determinato da obbligazioni proprie del garante, del tutto svincolate dall’obbligazione di garanzia del debito principale e a cui non si applicheranno i limiti previsti per quest’ultima.
ll tetto all’obbligazione del fideiussore di garantire il debito altrui non può predicarsi anche al debito proprio del fideiussore e derivante dal ritardo nell’adempiere alla obbligazione di garanzia che ha spontaneamente assunto.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III civile sentenza numero 8955 del 5 maggio 2016.
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