RC MEDICA
Gli interrogativi non mancano
Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 275 – maggio 2016
È pendente al Senato il DDL sulla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario, nel testo approvato dalla Camera.
Poteva essere l’occasione per fare chiarezza e per introdurre forme di tutela a livello sociale collettivo. Purtroppo invece sembra crearsi ulteriore confusione. Alcuni esempi:
1) si prevede un esonero da responsabilità in sede penale in caso di imperizia (a) che vale indubbiamente a rendere impossibile un uso strumentale e talora ingiustificabile di profili di responsabilità penale (spesso insussistente, come dimostrano le statistiche), ma che era già previsto dalla legge “Balduzzi” (repetita iuvant?);
2) si conferma la possibilità di un “doppio binario” nel perseguimento della medmal (b) sul piano penale e su quello civilistico;
3) si introduce un obbligatorio ricorso alla procedura prevista dall’art. 696 bis cpc, quando già esiste l’obbligatorietà della mediazione di cui alla legge 28/2010;
4) si rinvia ancora a emanando regolamento (già previsto per l’attuazione della “legge Balduzzi”) per quanto riguarda le caratteristiche della copertura assicurativa (che dev’essere “idonea”, ma ancora non si capisce come) e si indicano caratteristiche di validità temporale apparentemente contraddittorie senza considerare che le stesse risulteranno inaccettabili verosimilmente per la quasi totalità del mercato domestico, con le conseguenze che già si sono viste per le strutture ospedaliere;
5) per quanto riguarda il Fondo di Garanzia poi non si risolve il problema delle invalidità totali e permanenti (che in altri Paesi europei è invece lo strumento per assolvere funzioni di assistenza e cure per disabili totali con risorse variamente alimentate, che possono sostituire/integrare il profilo propriamente risarcitorio a prescindere dall’eventuale inesistenza di coperture assicurative a favore dei responsabili) (c), limitandosi a strutturare un Fondo sulla falsariga di quello per le vittime della strada (d).
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