In caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale e da ciò deriva l’applicazione del regime probatorio imposto dall’art. 1218 c.c.; la vicenda era relativa alla caduta di uno studente nello spogliatoio di una scuola, a causa del pavimento bagnato.
Cassazione civile sez. III, 25/02/2016 n. 3695