di Michele Specchiulli
La Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 9451/2016 é tornata ad occuparsi dell’Irap dei professionisti e piccoli imprenditori esonerandoli dal pagamento dell’imposta se dovessero avere alle proprie dipendenze un solo collaboratore.
Ricordiamo che già nel 2009 la Corte di Cassazione a sezioni unite era intervenuta con le sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 con le quali aveva esteso la possibilità dell’esonero dall’Irap anche gli agenti di commercio e promotori finanziari privi di autonoma organizzazione. La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 si era adeguata all’orientamento della Suprema Corte riconoscendo l’allargamento dell’esonero alle attività ausiliare dell’impresa di cui all’art. 2195 del C.C. (nella cui definizione rientrano gli agenti di commercio e i promotori finanziari).
Analizzando il contenuto della sentenza, essa torna di nuovo sul presupposto che fa scattare l’obbligo di versamento dell’Irap: la tanto discussa “autonoma organizzazione” che, secondo il mutato orientamento della Cassazione, ricorre quando:
– il contribuente sia egli stesso responsabile dell’organizzazione (a prescindere dalla forma) e non sia, invece, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superiore a un solo collaboratore con mansioni di segretaria o mansioni esecutive.
Quindi per verificare se vi è il presupposto dell’autonoma organizzazione (e, quindi, l’obbligo di pagamento dell’Irap), è “necessario accertare l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”.
Di conseguenza un solo dipendente, con funzioni meramente esecutive (come può essere nel caso degli intermediari l’impiegata non addetta alla produzione) , proprio per via dell’incapacità dello stesso di assumere decisioni autonome e di gestire “la produzione” anche in assenza del titolare non sarebbe il presupposto per l’autonoma organizzazione. Diverso è il discorso nel caso di un dipendente che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente.
In attesa che la querelle venga una volta per tutte risolta con la prossima Legge di stabilità, la sentenza n. 9451 apre lo spazio a tante piccoli intermediari con un solo dipendente di non pagare l’Irap. Tuttavia non sarà facilmente accertabile la specifica attività svolta dal dipendente ed il rischio é che ci potrebbe essere tanto lavoro per le Commissioni tributarie.
Richiesta di rimborso: in assenza di controversie molti contribuenti potrebbero chiedere il rimborso dell’Irap versata presentando un’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. In questo caso l’onere di provare la natura delle prestazioni rese dall’unico dipendente spetta al contribuente.
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