Il secondo comma dell’art. 1900 c.c. dispone che sussiste l’obbligo dell’assicuratore anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di soggetto del quale l’assicurato deve rispondere; a maggior ragione tale obbligo sussiste nel caso che si tratti di terzo, per quanto legato contrattualmente all’assicurato; per escludere tale responsabilità occorrerebbe una clausola contrattuale specifica, da approvare specificamente, in quanto essa determina una limitazione della responsabilità, secondo quanto prescritto dallo art.1341 c.c.
Nella polizza furto, la clausola contrattuale di esclusione dell’indennizzo dei danni determinati da colpa grave delle persone incaricate della custodia è da dichiararsi nulla, atteso il suo carattere vessatorio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 27 gennaio 2015 n. 1430