La categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d’animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello da perdita del rapporto parentale definito anche esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente – occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integrante del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Al pregiudizio subito dal danneggiato in caso di danno non patrimoniale non si può provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.; nella liquidazione equitativa del danno, infatti, per evitare che la relativa decisione – ancorché fondata su valutazioni discrezionali – sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l’elasticità propria dell’istituto e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l’entità del danno.
L’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali e che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.
Il giudice di appello, attenendosi a tali principi, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva liquidato il danno senza specificare i motivi della entità della liquidazione, non ha fatto altro che personalizzare, adeguandolo al caso concreto, il risarcimento del danno non patrimoniale effettuato dal primo giudice con il metodo tabellare.
Il Tribunale ha liquidato un risarcimento di entità quasi uguale per la moglie e per i figli, senza poi effettuare i alcuna distinzione fra i figli conviventi e quello che aveva già mutato le sua abitudini di vita, creandosi un proprio nucleo familiare. Inoltre il Tribunale, in base ai valori tabellari di Milano all’anno 2006 riportati dagli stessi ricorrenti nell’atto di impugnazione, ha liquidato il massimo della forbice del risarcimento per la moglie e quasi il massimo per ciascun figlio.
La Corte di appello ha opportunamente ridotto gli importi del risarcimento e li ha differenziati per i vari soggetti danneggiati, tenendo conto che i coniugi avevano una età avanzata, che i figli non erano adolescenti, ma più che maggiorenni, e che uno di essi aveva già modificato le abitudini di vita comune, creandosi il proprio nucleo familiare.
La Corte di merito ha utilizzato i criteri equitativi correttivi in modo conforme alla legge, in quanto anche l’uso delle tabelle non vieta la personalizzazione del risarcimento per adeguarlo alla specificità del caso concreto, sul rilievo che non è uguale la sofferenza della moglie e quella dei figli, che non è indifferente la circostanza dell’età giovane o matura dei coniugi e dei figli e la convivenza o meno di questi ultimi con la famiglia di origine.
La personalizzazione del danno è sorretta da adeguata motivazione, in quanto sono stati specificatamente indicati i criteri utilizzati dai giudici di appello in modo da consentire di controllare la correttezza e la adeguatezza della liquidazione del danno; il risarcimento è comprensivo anche del profilo del cosiddetto danno morale soggettivo, che già dal primo giudice era stato liquidato insieme al profilo del danno da perdita del rapporto parentale, che è uno degli aspetti dell’unitario danno non patrimoniale.
Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi iure hereditatis; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.
Oltre al vero e proprio danno biologico, vi è un altro danno, pur sofferto dalla vittima, che viene definito morale e che entra nel patrimonio della stessa, quindi è trasmissibile iure hereditatis.
Tale voce di danno indubbiamente ascrivibile alla categoria del danno non patrimoniale, viene definito anche danno c.d. catastrofale.
La nozione di quest’ultimo, che risulta dall’evoluzione della giurisprudenza, è infatti quella di danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita.
La giurisprudenza distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita; la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi.
Pertanto, ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale iure hereditatis.
In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale iure hereditatis, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 febbraio 2015 n. 3374