Il custode non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condòmini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base a una disponibilità di fatto e a un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c.
Se ne deve trarre, pertanto, che il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma c.c., individuati nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 29 gennaio 2015 n. 1674