Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato e sia tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale, la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che detta la disciplina in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative al controllo e alla protezione di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3), affidando alle stesse i connessi, necessari poteri gestori, mentre riserva alle Province le funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Costituisce, infatti, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l’esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province (art. 118 Cost.; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 4).
Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 febbraio 2015 n.3384