Nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l’accertamento dell’entità delle lesioni per le quali l’assicurato chiede l’indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l’anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 27 gennaio 2015 n. 1428