Se è vero che, in applicazione dell’art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito -che può essere anche il fatto del danneggiato-, tuttavia questo onere probatorio presuppone che l’attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attore proprio perché attraverso un’indagine che ha riguardato tutti gli elementi emersi nell’istruttoria, ha escluso che fosse stata fornita la prova che il fatto in questione (caduta) fosse dipeso da un’anomalia della strada o del marciapiede.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 febbraio 2015 n. 1896