Count down per l’albo unico degli intermediari finanziari che prestano, nei confronti del pubblico, il servizio di concessione di finanziamenti. Entro il 13 ottobre 2015 (tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative), gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del Tub (Testo unico bancario), vigente alla data del 4 settembre 2010, sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 Tub, come modificato dal dlgs 141/2010. Dopo un lunga attesa, dunque, con il dm 2 aprile 2015 n. 53 in G.U. 8 maggio 2015 n. 105 (si veda ItaliaOggi del 9 maggio), come segnala il Consiglio nazionale del notariato, in una nota diffusa ieri, entrerà gradualmente in vigore a partire dal prossimo 23 maggio, il «Regolamento, recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130».
Detto regolamento, insieme alla circolare Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, rappresentano la disciplina di attuazione delle novità introdotte con il dlgs 13 agosto 2010, n. 141 (successivamente modificato e integrato dai dlgs 14 dicembre 2010, n. 218 e dlgs 19 settembre 2012, n. 169).
Con il dlgs 141/2010 ricorda il notariato si è:
– limitato l’ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti. Le altre attività prima contemplate nell’art. 106 Tub sono state in alcuni casi rese libere (assunzione di partecipazioni), in altri assoggettate a specifica disciplina (servizi di pagamento, v. dlgs 27 gennaio 2010, n. 11), in altri ancora assorbiti da altre discipline di settore (intermediazione in cambi);
– istituito un albo unico degli intermediari («albo 106 Tub»), superando così la preesistente bipartizione tra gli intermediari iscritti nell’elenco speciale e quelli iscritti nell’elenco generale, assoggettati a diverse forme di controllo;
– soppresso l’elenco di cui all’art. 113 Tub, in cui erano iscritti gli operatori che svolgevano attività finanziaria in via prevalente ma non nei confronti del pubblico;
– prevista l’iscrizione nel citato «albo 106 Tub» dei confidi di maggiori dimensioni (mentre per i confidi di minori dimensioni è stato previsto un apposito elenco ex art. 112 Tub, non ancora istituito);
– rafforzato l’impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico. Viene, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.
Il dm 53/2015 a sua volta:
– specifica il contenuto dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e la sua configurabilità come esercizio nei confronti del pubblico;
– individua i criteri per individuare i confidi già iscritti all’elenco ex art. 112 Tub tenuti all’iscrizione nell’elenco ex art. 106 Tub, nonché il passaggio dei confidi iscritti all’elenco ex art. 107 Tub;
– detta i criteri di operatività in Italia degli intermediari finanziari esteri.
Ai sensi dell’art. 10 del dlgs 141/2010 (Disposizioni transitorie e finali), la Banca d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del Tub, vigenti alla data del 4 settembre 2010, fino al completamento del passaggio alla nuova disciplina. Gli operatori già iscritti nell’elenco generale o in quello speciale possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi all’entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza (13 luglio 2015), dunque fino al 13 luglio 2016. Dal 13 luglio 2015 le iscrizioni nel nuovo albo dovranno essere effettuate sulla base della novellata disciplina.