Pirati della strada (nonché guidatori di natanti e moto d’acqua) dietro le sbarre fino a un massimo di 12 anni. E se costituirà un’aggravante darsi alla fuga e non prestare soccorso alla vittima, nel caso si procuri la morte di più persone la pena potrà raggiungere i 18 anni di carcere. A stabilirlo la commissione giustizia del senato, che ieri ha concluso l’esame del testo unificato sull’omicidio stradale (disegno di legge 859 e connessi), pronto per approdare in aula, ha dichiarato il relatore Giuseppe Cucca (Pd), «nella prima metà di giugno». Le norme, che secondo il capogruppo democratico in II commissione Giuseppe Lumia tolgono «ogni escamotage» a chi «uccide, o causa lesioni gravissime», dispongono che chiunque «si ponga alla guida di un veicolo a motore, ma anche di un natante o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, o psicotrope», provocando «per colpa» il decesso di una persona, verrà «punito con la reclusione da 8 a 12 anni», soglia che dipenderà dal tasso alcolemico (sopra 1,5 o tra 0,50 a 1,5). Per un investitore soltanto in stato di ubriachezza la pena andrà da 7 a 10 anni, e la stessa verrà applicata a chi toglierà la vita a qualcuno senza esser ubriaco o sotto l’effetto di droghe, transitando, però, su strade urbane, o extraurbane a una velocità superiore, o pari al doppio di quella consentita, oppure attraversando col semaforo rosso, o circolando contromano, o avendo fatto inversione in luoghi vietati, o navigando a velocità doppia del consentito, o in uno specchio d’acqua escluso dalla navigazione. Come già evidenziato, è scattato un giro di vite nei confronti di chi si macchierà di omicidio plurimo (con i comportamenti scorretti appena elencati al volante) fino a un massimo di 18 anni di reclusione; il testo prevede, inoltre, che in caso di lesioni gravi, la pena cresca da un terzo alla metà, o dalla metà ai due terzi in caso di lesione gravissima, e se ciò riguarda più vittime si applica la pena più alta aumentata fino al triplo. In ogni caso, è stata assicurata una ulteriore «stretta», qualora il conducente sia scappato, dopo il tragico impatto.
C’è, poi, una rilevante pena accessoria: la revoca della patente di guida, disposizione che impedirà ai colpevoli di omicidio stradale di mettersi al volante di un mezzo sull’asfalto, o sull’acqua, per 15 anni. E per i recidivi ci sarà maggiore severità, giacché se già in passato il conducente era stato fermato per guida in stato di ebbrezza (o aveva assunto sostanze stupefacenti) la revoca toccherà i 20 anni, con una escalation fino a 30 qualora, oltre all’alterazione, vengano riscontrate precedenti multe comminate per eccesso di velocità. Norma questa che, ha commentato Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia, «priverà i soggetti riconosciuti colpevoli della possibilità di circolare sulle strade per periodi di tempo davvero considerevoli», e così ci si avvicina, «di fatto, a un ergastolo della patente». In commissione giustizia voto unanime sull’articolato, col solo no di Forza Italia sulla revoca della patente fino a un massimo di 30 anni, ritenuta una sanzione eccessiva.