di Daniele Cirioli 

 

Nessun «arrotondamento» sui requisiti per la pensione. Dopo la riforma Fornero, a partire dal 1° gennaio 2012, l’anzianità contributiva va maturata interamente (se servono 20 anni, vanno maturati tutti e 20 gli anni per intero), senza possibilità di arrotondare all’eventuale frazione di mese. Uniche eccezioni: i salvaguardati, le pensioni di inabilità, l’opzione donna e chi ha 40 anni al 31 dicembre 2011, nel qual caso bastano 39 anni, 11 mesi e 16 giorni. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 2974/2015.

 

Riforma Fornero. I chiarimenti riguardano l’ultima riforma delle pensioni, c.d. Fornero, che ha introdotto nuovi requisiti per il pensionamento (art. 24 del dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011). La riforma è in vigore dal 1° gennaio 2012 e ha previsto, per coloro che hanno maturato al 31 dicembre 2011 i requisiti (età e contributi) previsti dalla vecchia normativa, la conservazione del diritto alla pensione in base a tale previgente disciplina, sia ai fini del diritto che della decorrenza. Inoltre, nei confronti di determinate categorie di soggetti (i c.d. salvaguardati) ha previsto che, ancorché maturino i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, continua ad applicarsi la disciplinai vigente prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del citato art. 24).

 

Nessun arrotondamento. In seguito a quesiti pervenuti sul significato dell’espressione «maturazione dei requisiti per il pensionamento» usata in varie norme, l’Inps fornisce chiarimenti ai criteri di arrotondamento dell’anzianità di contribuzione per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’Ago (sono in pratica i dipendenti pubblici), ai quali i contributi sono calcolati in anni, mesi e giorni, e in particolare agli iscritti al fondo speciale del personale dipendente dalle ferrovie dello stato e al fondo di poste. L’Inps spiega che la determinazione dell’anzianità contributiva e assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione con i nuovi requisiti della riforma Fornero (legge n. 214/2011), nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata (arrotondamento previsto all’art. 59, comma 1, lett. b, della legge n. 449/1997). L’arrotondamento, invece, continua a operare nelle ipotesi indicate in tabella.