La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per illeciti commessi dai propri dipendenti sussiste anche laddove il funzionario agisca con dolo e per fini esclusivamente personali. Per la condanna dell’amministrazione, infatti, è sufficiente che la condotta del reo sia resa possibile in ragione del contesto di adempimento di una specifica mansione pubblica, a nulla rilevando che l’intento perseguito non possa, in alcun modo, essere ricondotto alla finalità istituzionale pubblica. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 13799, depositata il 31 marzo 2015.
Nel caso concreto una dirigente pubblica è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver commesso i reati di peculato, truffa aggravata e falso. In particolare, i fatti contestati all’imputata si riferivano a reiterate appropriazioni di titoli di credito, effetti cambiari e varie altre somme in suo possesso per ragioni di servizio.
Nell’ambito del giudizio di primo grado è stato richiesto l’intervento in giudizio del ministero della giustizia, quale responsabile civile per i danni cagionati dall’imputata in conseguenza della commissione dei reati.
Il tribunale di primo grado, pur condannando la dirigente, ha escluso ogni addebito per mancata vigilanza nei confronti del ministero, esito poi confermato dalla Corte d’appello. Per entrambi i giudici di merito, infatti, l’agente avrebbe agito nel proprio esclusivo interesse, e tanto bastava per manlevare da rimproveri l’amministrazione di appartenenza: nelle parole della Corte «in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito del dipendente non è sufficiente la sola contestualità tra condotta criminosa e lo svolgimento delle mansioni affidate», dovendosi riscontrare una sovrapposizione tra l’intento perseguito dal reo e l’interesse istituzionale dell’ufficio, i.e. il fatto di reato deve risultare finalizzato anche al raggiungimento dei fini istituzionali.
La parte civile, non condividendo la tesi svolta dalla Corte territoriale, ha dunque proposto ricorso per cassazione, insistendo per la condanna al risarcimento del danno in via solidale del ministero.
La Corte capitolina, nel pronunciarsi sulla vicenda, è tornata ad occuparsi del delicato problema inerente la responsabilità dell’amministrazione per i reati dolosi commessi dai propri dipendenti in occasione del loro ufficio ai sensi dell’art. 28, Cost.: tale norma, infatti, da un lato prevede la diretta responsabilità di dipendenti e funzionari dello Stato e degli enti pubblici secondo (anche) le leggi penali; dall’altro prevede la responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici «in tali casi», e quindi senza alcuna distinzione tra inosservanza di leggi civili o penali.
Con una sentenza tanto severa quanto chirurgica gli ermellini hanno ribaltato il verdetto della Corte d’appello, affermando la responsabilità risarcitoria – per omessa vigilanza – del ministero.
Secondo gli ermellini, infatti, l’interpretazione resa dai giudici della Corte d’appello porta a restringere (per non dire cancellare) gli spazi in cui – pur a fronte di delitti dolosi dei dipendenti – residua una responsabilità risarcitoria della p.a. di appartenenza: in tal senso – si spiega – «poiché nessuno scopo o interesse di dolosa violazione di legge, e tantomeno di dolosa commissione di reati che tale tipologia di elemento soggettivo pretendono, potrebbe mai essere, per definizione, riconducibile a finalità istituzionale propria della pubblica amministrazione, questa non dovrebbe (o addirittura potrebbe) mai rispondere dei danni che un proprio appartenente abbia cagionato dolosamente, pur quando abbia agito in un contesto in cui proprio e solo l’adempimento di una mansione pubblica gli abbia permesso di perseguire il proprio intento, ancorché personale».
Al contrario – si osserva – la responsabilità dell’apparato pubblico deve considerarsi un principio di ordine generale posto che all’amministrazione, e solo ad essa, spettano la selezione e l’organizzazione delle persone che in concreto svolgono le sue proprie funzioni.
In conclusione, ad avviso della Corte, permane la «potenziale» responsabilità civile della p.a. per le condotte di propri dipendenti che, sfruttando l’adempimento di funzioni pubbliche ad essi espressamente attribuite, e in esclusiva ragione di un tale adempimento che quindi costituisce l’occasione necessaria e strutturale del contatto, tengano condotte, anche di rilevanza penale e pur volte a perseguire finalità esclusivamente personali, che cagionino danni a terzi, ogniqualvolta le condotte che cagionano danno risultino non imprevedibile ed eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni.
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