Quello che rileva per la promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore è infatti l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
Il contrassegno e il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi un ragionevole affidamento sulla detta “comunicazione”; per l’effetto, il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per la RCA all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto.
In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 cod. civ., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno.
Nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico; ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20 febbraio 2015 n. 3378