di Marco Ottaviano 

 

Concessione di contributi da parte del ministero delle politiche agricole per la sottoscrizione di polizze assicurative a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Le polizze agevolate possono coprire perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche, costo di rimozione e la distruzione degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, o a seguito dell’adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche. Questo è quanto si legge nel decreto del ministero delle politiche agricole del 26 maggio che si appresta ad approdare in gazzetta ufficiale. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali è limitata al 65 per cento del costo del premio assicurativo. Per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 3O% della produzione. L’intensità massima di aiuto sulle polizze per danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche distruzione degli animali morti per qualunque causa e perdite subite a causa di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali è limitata al 50 per cento del costo del premio premi assicurativo. L’assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 702/2014. Gli aiuti non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo e non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita.