Autorità italiana armonizzata con l’Europa in materia di vigilanza assicurativa. La Consob disporrà di nuovi strumenti atti alla valutazione della solvibilità di imprese di assicurazione e riassicurazione. Tra questi, il product intervention, che vieta il commercio di prodotti complessi potenzialmente lesivi per i risparmiatori. Lo prevede il dlgs di attuazione della direttiva Ce 138/2009 (cosiddetta Solvency II) relativa all’accesso e al servizio dell’attività assicurativa, approvato in via definitiva ieri dal Consiglio dei ministri. Che ha anche dato l’ultimo via libera al dlgs relativo alle modifiche di Tub e Tuf, i testi unici bancario e finanziario, volto a recepire in termini legislativi la direttiva Ue 36/2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale di questi stessi e delle imprese di investimento. Tale direttiva recepisce i contenuti dell’accordo di Basilea sui livelli di patrimonio di vigilanza necessario.
Assicurazioni e riassicurazioni. Nel dettaglio, il dlgs sulle assicurazioni semplifica la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive sui rami vita e danni (ad eccezione delle Rca); introduce poi un nuovo regime di vigilanza prudenziale, volto a fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela dell’assicurato e alla creazione di un nuovo sistema che dia alle Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per valutare la solvibilità globale di un’impresa d’assicurazione. Vengono definiti inoltre i limiti del potere regolamentare dell’Ivass sulla governance dell’impresa per l’attuazione delle disposizioni del codice e la modifica della disciplina attuariale all’interno della più generale attività assicurativa, mantenendo il riferimento ai necessari requisiti professionali per l’esercizio della funzione. La direttiva stabilisce infine l’aggiornamento delle attribuzioni di Consap, Concessionaria servizi assicurativi pubblici del Mef, in ragione delle nuove competenze in materia di periti, con riguardo alla forma di finanziamento del ruolo dei periti stessi (aventi contributi pagati direttamente ed esclusivamente a Consap) e alla completa sostituzione di Consap a Ivass nella gestione del centro di informazione; i «poteri di vigilanza», vengono altresì ridotti a «funzione di gestione del ruolo».
Solvency II. Parallelamente all’applicazione graduale dei prerequisiti di Basilea per il settore bancario, la direttiva Solvency II prevede il ribilanciamento tra i rischi a cui effettivamente la società può essere esposta e la parte di patrimonio che potrebbe essere passiva di maggiore aleatorietà; tale misura ha impatto diretto sulla governance aziendale e migliorerà, almeno in via teorica, la tutela, la competitività e la regolamentazione del sistema assicurativo nazionale. Per quanto riguarda i punti della direttiva che non richiedono la modifica di disposizioni legislative nazionali, essi sono stati già attuati dalla Banca d’Italia con la circolare 285 del dicembre 2013.
Enti creditizi. Il dlgs sugli enti creditizi riforma la disciplina dei requisiti oggettivi di onorabilità e professionalità in capo ai manager e ai partecipanti al capitale, promuovendo nuovi criteri di competenza e correttezza. Prevista inoltre la regola che limita il cumulo degli incarichi e la possibilità di sollevare dal ruolo esponenti d’azienda la cui carica pregiudica la sana e prudente gestione della banca. Introdotti infine nuovi meccanismi di segnalazione, sia interni all’istituto che rivolti all’autorità di vigilanza, per eventuali violazioni normative (c.d. whistleblowing). L’obiettivo ultimo è quello promuovere l’Italia in Europa, creando un sistema di vigilanza conforme all’Ue e puntando «al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari».
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