La Consob mantiene la vigilanza sui prodotti finanziari assicurativi. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento della direttiva Ue Solvency 2 confermando alla Commissione i poteri di vigilanza che in uno schema di dlgs preliminare aveva deciso di attribuire all’Ivass. Inoltre, con il provvedimento definitivo, la Consob amplia i suoi poteri.
La Commissione conquista i poteri di product intervention che le attribuiscono la possibilità di proibire la commercializzazione di prodotti complessi al ricorrere di determinate condizioni che possano pregiudicare gli interessi dei risparmiatori.
Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
La direttiva e il connesso regolamento definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.
Il decreto legislativo riforma la disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale integrando i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi. In materia di poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza, si inserisce la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile pronunciare la decadenza per perdita dei requisiti.
Vengono inoltre introdotti meccanismi per la segnalazione, sia all’interno dell’ente sia verso l’Autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. whistleblowing) e l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto.