Nuove regole per l’applicazione del Sistri al trasporto intermodale (effettuato, cioè, con diversi mezzi di movimentazione: auto, navi, aerei) dei rifiuti su tutto il territorio nazionale ed allargamento del tracciamento telematico ai gestori dei rifiuti urbani della Regione Campania. Avanza, anziché arretrare come potrebbe far inizialmente pensare la prevista esclusione dall’obbligo per le piccole imprese) il campo di applicazione del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti operativo dal 1° ottobre 2013. Sistema, lo ricordiamo, che mira a sostituire (salvo casi particolari) le tradizioni scritture ambientali (costituite da registri di carico e scarico, formulario di trasporto e dichiarazione Mud), imponendo ai soggetti della filiera: l’invio telematico dei dati sui rifiuti prodotti e gestiti a un cervellone informatico gestito dallo Stato; il controllo satellitare del loro trasporto; il videocontrollo del conferimento negli impianti di trattamento.
Con il decreto 24 aprile 2014, pubblicato sulla Guri del 30 aprile n. 99 e recante le semplificazioni previste dal «Codice Ambientale» per snellire il nuovo sistema, il Minambiente ha infatti reso, sì, facoltativo l’utilizzo del Sistri per le aziende sotto i 10 dipendenti e quelle agricole che agiscono in circuiti di raccolta organizzati di rifiuti (sebbene limitatamente alla sola stretta produzione iniziale di rifiuti pericolosi e con l’obbligo di effettuare comunque di tracciamento tradizionale) ma al contempo portando avanti l’intera macchina, tramite l’adozione delle ultime regole per il funzionamento della tracciabilità telematica nei punti di interscambio dei carichi di rifiuti (come porti, ferrovie e scali aerei) e anticipando (partendo dalla Campania) l’allargamento del nuovo sistema alle fasi di smaltimento e recupero degli «urbani».
Trasporto intermodale. In attuazione dell’articolo 188-ter del dlgs 152/06, il nuovo dm 24 aprile 2014 (in vigore dal 1° maggio) detta le attese «modalità operative di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale», stabilendo (fermi restando tutti gli obblighi di tracciamento telematico già imposti) le particolari condizioni da osservare per gestire in modo semplificato (ossia senza la tradizionale autorizzazione) il deposito dei rifiuti effettuato presso i cosiddetti operatori intermodali, ossia i soggetti (tra cui terminalisti delle aree portuali, uffici gestione merci di stazioni e interporti) ai quali i residui sono affidati in attesa della presa in carico da parte della successiva impresa di trasporto. Le nuove norme integrano e specificano la portata delle più generali regole di favore previste dall’art.193 del dlgs 152/06 in relazione a tutte le operazioni carico/scarico, trasbordo e soste tecniche. In base a tali regole, le predette operazioni possono dai detentori dei rifiuti essere effettuate in deroga alle ordinarie norme autorizzatorie allo stoccaggio solo a condizione che: non superino l’arco temporale dei 6 giorni; siano protratte per il massimo di ulteriori 24 giorni solo per caso fortuito o forza maggiore previa annotazione nella «Scheda Sistri – Area movimentazione» e tempestiva comunicazione a Comune e Provincia competente; siano accompagnate da iniziative opportune per prevenire pregiudizi ad ambiente e salute umana; alla scadenza dei 30 giorni complessivi i rifiuti siano conferiti a terzi autorizzati a trasporto e trattamento.
È su tale modello che si innestano le nuove regole, dirette a specificare oneri e responsabilità degli operatori presso i quali viene effettuato il deposito (e, di riflesso, quelli degli altri soggetti coinvolti nella filiera). Agli operatori il nuovo dm chiede ora: se alla scadenza dei sei giorni dall’inizio del deposito i rifiuti non siano presi in carico dall’impresa di trasporto successiva, di darne comunicazione formale, immediatamente e comunque entro le 24 ore, al produttore e altri eventuali altri soggetti che hanno organizzato il trasporto, di condurre comunque il deposito, per tutto l’arco della sua durata, nel rispetto delle relative norme sanitarie ed ambientali (tra le quali rientrano anche quelle sul deposito temporaneo).
Ai trasportatori è ora espressamente imposto di provvedere alla presa in carico dei rifiuti entro il 24 giorni successivi allo scadere dei primi 6, al fine di avviarli al corretto trattamento. L’inosservanza di tali condizioni comporterà per operatori e trasportatori la responsabilità a tiolo di stoccaggio di rifiuti non autorizzato ex art. 256, Codice ambientale. Prevede altresì il nuovo dm che gli oneri sostenuti dagli operatori depositari dei rifiuti sono a carico dei precedenti detentori e del produttore di rifiuti, in solido tra loro. E ciò superando (evidentemente in forza del potere conferito dallo stesso Codice ambientale al Minambiente) il citato art. 193 che stabilisce invece come in caso di superamento dei 30 giorni sia il detentore dei rifiuti a dover conferire, a propri costi e spese, i rifiuti a terzi autorizzati al trattamento.
Rifiuti della Campania. Forte della delega conferitagli dall’articolo 188-ter comma 3 del dlgs 152/06, il Minambiente con il nuovo regolamento provvede a individuare le «ulteriori categorie cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità», allargando l’obbligo di adesione già operativo per Comuni e imprese di trasporto di rifiuti «urbani» della Regione Campania a tutti gli enti e le imprese che effettuano raccolta, recupero e smaltimento dei medesimi rifiuti sullo stesso territorio (così anticipando un onere che dal 30 giugno 2014, previa adozione di specifico dm Ambiente, ricadrà su tutti gli analoghi soggetti delle altre Regioni). Sempre in base al nuovo dm, se i rifiuti campani varcano i confini regionali, è obbligo del gestore dell’impianto di destinazione (attualmente non obbligato al tracciamento telematico per gli «urbani») controfirmare la scheda Sistri all’atto della accettazione presso la propria struttura (evidentemente intendendo la copia cartacea della «Scheda movimentazione» che deve accompagnare il trasporto dei residui).