Nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c.
Su tale base, quindi, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
E anche nell’ipotesi in cui sia dedotto, non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, gravando, ancora una volta, sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento; la fattispecie è relativa a un infortunio occorso a un minore durante una lezione di sci.
Corte di Cassazione civile sez. III, sentenza del 17 febbraio 2014 n. 3612