In caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 cod. civ. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro. Pertanto, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con “luce verde” in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
Ciò non è altro che l’applicazione particolare del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esonera dall’obbligo previsto dall’art. 102 cod. strada abrogato (attualmente dagli art. 140 – 141 comma 3, 145 comma 1, del nuovo cod. strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 19 febbraio 2014 n. 3964