Nell’ambito di un giudizio volto all’accertamento della responsabilità del proprio assicurato, qualora questi abbia proposto domanda riconvenzionale nei confronti del danneggiato dando origine alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la r.c.a.
dell’attore, la compagnia di assicurazioni deve rispondere anche delle spese legali che il proprio assicurato sia condannato a pagare nei confronti della compagnia assicuratrice della controparte in conseguenza dell’esito negativo del giudizio sulla domanda riconvenzionale ?
È principio consolidato, che il soccombente debba rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, qualora abbia dato causa alla chiamata e a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato, in ragione del c.d. principio di causalità; attesa infatti l’ampia accezione con cui il termine soccombenza è assunto nell’art. 91 cod. proc. civile, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria; tra l’altro, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite.
Il punto è se, qualora la chiamata venga effettuata all’interno di un giudizio che vede come parte anche la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica, essa possa essere tenuta a rispondere delle spese legali sostenute dalla terza chiamata in luogo del suo assicurato.
A questo scopo, occorre verificare se questa prestazione sia coperta o meno dalla garanzia assicurativa in quanto, ex art. 1917 c.c., gli obblighi dell’assicuratore per la R.C.A., comprendono gli obblighi di tenere indenne l’assicurato di quanto egli deve pagare al danneggiato in ragione della sua responsabilità nell’evento dannoso e del danno provocato, e quindi essa è tenuta a tenere indenne l’assicurato delle somme che sarà condannato a versare alla controparte a titolo di risarcimento del danno e anche di tutte le spese legali a suo carico in ragione della soccombenza che si sono rese necessarie per procedere all’accertamento dei fatti, ovvero per verificare la sussistenza o meno della responsabilità dell’assicurato.
Rimangono invece estranee al rapporto garantito le spese che l’assicurato può essere condannato a pagare sulla base di altre domande, da questi autonomamente proposte, seppur nell’ambito dello stesso giudizio di accertamento della responsabilità in merito a un unico fatto dal quale sono conseguiti danni a più soggetti e che tuttavia rimangono domande autonome rispetto a quella di accertamento della sua responsabilità.
In particolare, rimangono a carico dell’assicurato le spese legali che può essere condannato a pagare in seguito al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura da lui proposta nei confronti dell’attore, e sostenute dalla compagnia assicuratrice dell’attore che questi abbia chiamato in causa.
In questo caso, l’assicurazione obbligatoria per la r.c.a. del convenuto non può essere chiamata a rispondere delle spese legali sostenute dalla compagnia assicuratrice dell’attore, in quanto non ha proposto domanda nei suoi confronti, non ha dato causa alla sua partecipazione al giudizio e tali spese esulano dall’oggetto della garanzia assicurativa prestata.
Corte di Cassazione civile sez. III, sentenza del 14 febbraio 2014 n. 3428