di Carlo Giuro
Mentre si attende di capire se e come il governo intende affrontare il tema della flessibilità in uscita dei lavoratori prossimi alla pensione, vale la pena affrontare gli aspetti legati alla previdenza complementare. La Covip ha chiarito che l’esodo incentivato può essere assimilato alla mobilità come fattispecie del riscatto parziale nella previdenza complementare. La Commissione ha fornito utile interpretazione su come si atteggia il meccanismo di funzionamento della previdenza complementare nei confronti dei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 (esodo incentivato). In particolare, rammenta la Commissione di Vigilanza, il citato articolo 4 prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. Con gli accordi di esodo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Il decreto legislativo 252/2005 prevede il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione maturata, nei casi di cessazione dell’attività che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità e cig ordinaria o straordinaria. La Covip osserva che esodo incentivato e mobilità sono volti a tutelare il lavoratore a fronte dell’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza licenziamenti collettivi. L’Autorità di Vigilanza rinviene nei due casi forti analogie: oltre ad avere infatti il medesimo presupposto, entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione di una prestazione a sostegno del reddito. Il punto di approdo del ragionamento è che anche gli iscritti ai fondi pensione che si trovino nelle condizioni disciplinate dall’art. 4 della legge n. 92 del 2012 possano esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista. Anche il Mefop ha affrontato la tematica dell’esodo incentivato in un suo osservatorio giuridico. La prima possibilità secondo il Mefop è quella di rimanere iscritto al fondo pensione. In questo caso avrà il diritto, così come ora chiarificato dalla stessa Covip, al riscatto parziale. Si ritiene invece che debba essere esclusa la possibilità di accedere al riscatto totale che va riconosciuto in caso di inoccupazione perdurante ma non può essere esercitato nei cinque anni che precedono il raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria. (riproduzione riservata)