In tema di risarcimento del danno subito ad esito di una caduta in un impianto sportivo comunale (nella specie, durante la pratica di jogging in uno spazio esterno alle piste, spazio non dedicato all’attività di atletica, dove erano collocati dei tombini, uno dei quali ha poi cagionato la caduta da cui è derivato il danno) ai fini della negazione della responsabilità del custode ex art. 2051 del codice civile, è essenziale individuare l’imprevedibilità ed eccezionalità necessarie per integrare il caso fortuito, che nella fattispecie sarebbero stati dati dal fatto che il danneggiato aveva utilizzato un luogo non idoneo alla corsa.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 26 febbraio 2014 n. 4659