di Daniele Cirioli  

 

Revoca d’ufficio dello sconto del 14,17% se l’impresa viola le norme sulla sicurezza del lavoro. In presenza di provvedimenti ispettivi per mancata osservanza delle norme di prevenzione, infatti, l’Inail procederà d’ufficio a disconoscere lo sconto previsto dalla legge Stabilità 2014 e a recuperarlo maggiorato di sanzioni e interessi. È quant’altro spiega la circolare n. 25/2014 (si veda ItaliaOggi di ieri).

Premi ordinari. Lo sconto viene applicato dall’Inail seguendo due vie. Se si tratta di lavorazioni non assicurate da un biennio (ovvero iniziate dal 3 gennaio 2012), la riduzione è applicata automaticamente all’impresa che dimostri l’osservanza delle norme di sicurezza lavoro, con la stessa procedura che dà diritto alla c.d. oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (sconto del 15% che si cumula alla nuova riduzione del 14,17%). Nel caso di imprese assicurate da un biennio lo sconto è applicato alle lavorazioni per le quali, per il 2014, l’Inail abbia comunicato un «tasso applicabile» non superiore al «tasso medio di tariffa».

Premi speciali. Alle imprese che versano premi unitari e speciali (settore marittimo, premi raggi X, contributi in agricoltura), con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, lo sconto è applicato se per l’attività svolta l’Inail abbia calcolato un Indice di gravità aziendale (Iga) pari o inferiore all’Indice di gravità medio (Igm) di settore. L’Inail ha calcolato l’Igm e i valori (pubblicati su ItaliaOggi del 25 marzo) restano validi per il triennio 2014/2016. L’Iga, invece, è calcolato dall’Inail ogni anno.

Soggetti titolari di codici ditta/Pat. L’Inail elabora ogni anno le basi di calcolo che servono all’autoliquidazione premi e le invia ai soggetti assicurati. Quest’anno, per l’autoliquidazione 2013/2014, l’Inail ha inviato le basi a dicembre 2013, ma le ha dovute sostituire per tener conto della novità dello sconto del 14,17%. Le nuove basi di calcolo, che sono prelevabili anche sul sito web (www.inail.it), in aggiunta ai dati già previsti in passato, riportano nuove elementi funzionali all’applicazione della riduzione. Nello specifico per le polizze dipendenti comprendono i seguenti campi: tasso medio di tariffa; tasso applicabile; tasso applicato; oscillazione OT 20 MAT; «riduzione legge 147/2013». Per le polizze artigiani, invece, sono stati previsti i seguenti nuovi campi: classe di rischio; IGM della classe di rischio; IGA della classe di rischio; «istanza I/P legge 147/2013»; «riduzione legge 147/2013». Se sussistono i requisiti per l’applicazione della nuova riduzione il campo «riduzione legge 147/2013» è valorizzato con indicazione della misura dello sconto (14,17%). Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato.

La revoca del beneficio. L’applicazione dello sconto è connessa al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è automaticamente applicata dall’Inail. La circolare precisa che, qualora risulti da provvedimenti di organismi pubblici competenti la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione, l’istituto procede all’automatica revoca della nuova riduzione ex legge 147/2013, procedendo al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge.

Il pagamento a rate. Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione, di norma, può essere effettuato in unica soluzione o in quattro rate trimestrali. Per il 2013/2014 il tasso d’interesse è del 2,08% e, a seguito del differimento al 16 maggio della scadenza, le prime due rate pari al 50% del premio vanno versate entro tale data senza interessi.