L’attività del dottore commercialista assume oggi sempre più un rilievo di natura pubblicistica, con un’indubbia valorizzazione della professionalità. La normale attività di consulenza e assistenza rivolta alle aziende, nei tradizionali ambiti della contabilità, del bilancio e della fiscalità in genere, si affianca alle funzioni di sindaco e/o revisore legale, certificatore tributario, amministratore o liquidatore di azienda, nonché ad incarichi quali ausiliario dell’autorità giudiziaria come consulente tecnico curatore fallimentare, amministratore giudiziario. Attività tanto più complesse e delicate a cui corrisponde, sempre più, un ampliamento della responsabilità professionale.
Abbiamo ritenuto opportuno dedicare questo convegno regionale al tema della tutela del patrimonio con l’obiettivo di informare e divulgare tra i nostri iscritti la conoscenza degli strumenti giuridici, rinvenibili nel nostro ordinamento, idonei alla tutela patrimoniale. Lo studio di tali strumenti rappresenta inoltre un’opportunità di specializzazione per il giovane professionista, al fine di offrire consulenza in materia ai propri clienti.
Nel corso del convegno si illustreranno i vari istituti, quali il Fondo patrimoniale, il trust, i vincoli di destinazione, il contratto fiduciario, senza dimenticare le polizze di responsabilità civile, data l’imminente entrata in vigore, a partire dal 13 agosto prossimo, del relativo obbligo per tutti gli esercenti arti e professioni.
L’istituto del Fondo patrimoniale assolve alla funzione di costituire un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quindi non può essere costituito al di fuori del vincolo matrimoniale. Il trust è un istituto appartenente alla cultura giuridica e all’esperienza dei paesi di Common Law, in particolare l’Inghilterra. In Italia ha trovato riconoscimento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985, con la legge n. 364/89, entrata in vigore nel 1992, con particolar riguardo ai c.d. Trusts interni, cioè i Trusts ove i soggetti giuridici sono italiani, i beni si trovano in Italia ma la regolamentazione del Trust è lasciata ad una legge straniera scelta dal disponente. Il Trust risulta essere un rapporto giuridico ben più complesso rispetto al Fondo patrimoniale. Con l’istituzione del trust, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, pone alcuni beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
A differenza del fondo patrimoniale, con il quale si crea un vincolo di destinazione di un patrimonio, avendo come presupposto l’esistenza, ab origine, di una famiglia legittima, con il trust si crea un patrimonio destinato, senza la necessità di alcun presupposto. I vincoli di destinazione, introdotti dal legislatore attraverso l’art. 2645-ter del c.c., e i contratti fiduciari, malgrado siano molto interessanti per chiunque voglia vincolare il proprio patrimonio, risultano essere, ancora oggi, strade poco percorse. Non per ultima la stipula di polizze assicurative per il professionista.
Gli istituti menzionati verranno trattati sia sotto l’aspetto giuridico che fiscale e saranno accompagnati dalla presentazione di alcuni casi pratici. I lavori vedranno l’intervento di autorevoli relatori.