Il trasportatore professionale di rifiuti è responsabile di come e dove li trasporta. La verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare dell’impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore. Il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell’incarico rende evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta. Nella quale il trasportatore risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua ignoranza circa la natura di quanto trasportato o della sua destinazione finale. È quanto previsto dalla sentenza della Cassazione penale (sezione III) con la sentenza del 9 aprile 2013 n. 16209.
Rifiuti, il tir responsabile
di Cinzia De Stefanis