L’IVASS ha posto in pubblica consultazione la bozza di Provvedimento di modifica dei Regolamenti ISVAP del 2 gennaio 2008 n. 10, del 18 febbraio 2008 n. 14, del 4 agosto 2008 n. 26 e del 10 marzo
2010 n. 33 nella parte relativa alle disposizioni correlate all’art.10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (c.d. “preavviso di rigetto”).
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente documento, al seguente indirizzo di posta elettronica: preavvisorigetto@ivass.it, utilizzando l’apposita tabella allegata.
Il Provvedimento è emanato al fine di rendere alcune disposizioni regolamentari vigenti più coerenti rispetto alle previsioni di cui all’art.10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale disposizione prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’Autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, assegnando loro un termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di osservazioni scritte e di eventuali documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni.
L’Autorità, in sede di prima applicazione, ha prudenzialmente optato in alcuni regolamenti per la sospensione del termine nel caso di “preavviso di rigetto”, al fine di perseguire la massima celerità del procedimento.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha tuttavia avuto modo di pronunciarsi nel senso di interpretare l’art. 10 bis in modo letterale. In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, interrompa i termini per la conclusione del procedimento, “i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni”1. Anche recenti sentenze, emesse nel corso del 2012 dai TAR di diverse Regioni hanno continuato a confermare la sopracitata interpretazione, riconducendo, come detto, gli effetti del “preavviso di rigetto” all’istituto dell’interruzione e non a quello della sospensione del procedimento.
Pertanto, tenuto conto dell’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale e viste anche le difficoltà applicative manifestatesi nella concreta gestione dei procedimenti per i quali era stato previsto l’effetto sospensivo, considerato che spesso a seguito del preavviso di rigetto vengono modificati sostanzialmente i termini e le condizioni dell’istanza originariamente presentata, si rende necessario modificare tali regolamenti. A tal fine si prevede che la comunicazione all’istante abbia un effetto interruttivo del termine di conclusione del procedimento in luogo dell’effetto sospensivo, oggi applicato. Pertanto, è stato predisposto l’allegato schema di provvedimento che si sottopone alla procedura della pubblica consultazione.
Premesso quanto sopra, lo schema di provvedimento modifica i seguenti regolamenti:
– 2 gennaio 2008, n. 10 all’articolo 17;
– 18 febbraio 2008, n. 14 agli articoli 6, 10, 20 e 33;
– 4 agosto 2008, n. 26 all’articolo 12;
– 10 marzo 2010, n. 33 agli articoli 14, 100, 104, 113 e 126 nonché l’articolo 30 in relazione al richiamo all’articolo 4 anziché all’articolo 14;
sostituendo in tutti i citati regolamenti la parola “sospende” con quella “interrompe” e, nel solo articolo 12, comma 4, del Regolamento n. 26/2008, la parola “riprende” con le parole “inizia nuovamente”.