Con la circolare n. 15/E del 10 maggio 2013, recante risposte riguardanti l’imposta di bollo l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad alcuni dei quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria del settore bancario e di ltri intermediari, tra i quali alcuni interessano il settore assicurativo.
Imposta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni (vd. circolare n. 15/E par. 3.1)
L’Agenzia delle entrate, premesso che l’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, dispone che nell’imposta sulle assicurazioni “… sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze (…) e su ogni atto inerente all’acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (…) posto in essere nei rapporti dell’assicuratore (…) con gli assicurati”, conferma quanto abbiamo ritenuto riguardo la non applicazione dell’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 sui contratti assoggettati all’imposta sulle assicurazioni, concludendo, con specifico riferimento a quelli stipulati o rinnovati a far data dal 1° gennaio 2001, che “per gli atti e documenti relativi a tali contratti, che risultano dunque esentati dall’imposta sulle assicurazioni, è, quindi, applicabile l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, in commento”.
Tale affermazione ha suscitato perplessità perché da essa sembrerebbe che sui citati atti e documenti si applica o l’imposta sulle assicurazioni o l’imposta di bollo, vada precisata.
Al riguardo l’ANIA ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie nonché quelli di capitalizzazione stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni mentre l’art. 1, lett. c), del D.M. 24 maggio 2012, ha disposto per il settore assicurativo che i prodotti finanziari rilevanti ai fini dell’imposta di bollo in argomento sono quelli indicati nell’art. 1, comma 1, lett. w-bis), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cioè le polizze di assicurazione sulla vita unit e index linked e le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai rami III e V di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (vd. anche le coerenti disposizioni del comma 7 dell’art. 3 dello stesso D.M.), fatta eccezione per le forme pensionistiche individuali di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005.
Pertanto, dalle citate disposizioni risulta che le polizze di assicurazione sulla vita e i contratti di capitalizzazione non soggetti all’imposta sulle assicurazioni perché stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soggetti alla citata imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, solo se rientrano nei rami III e V di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005.
L’esenzione introdotta dal D.Lgs. n. 47 consente di mantenere i contratti della specie all’interno del campo di applicazione dell’imposta sulle assicurazioni, in modo tale da confermare il noto principio della compenetrazione nell’imposta sulle assicurazioni delle imposte di bollo altrimenti dovute sugli atti inerenti alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione (cfr. art. 16 della citata legge n. 1216).
Determinazione dell’imposta dovuta per i rapporti intestati agli imprenditori individuali (vd. circolare n. 15/E, par. 2.3)
La circolare chiarisce che qualora i prodotti finanziari (comprese quindi le polizze di assicurazione sulla vita di ramo III e i contratti di capitalizzazione) siano detenuti da un imprenditore individuale, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter, deve essere applicata senza tener conto della soglia massima, pari a euro 4.500, prevista, a partire dal 2013, esclusivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Fonte: ANIA