Intermediari

Autore: Riccardo Tacconi
ASSINEWS 242: maggio 2013

Il fatto La Ricorrente s.r.l. impugnava dinanzi al T.A.R. per la Campania il bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 settembre 2010 e sul B.U.R.C. del 20 settembre 2010, che era stato adottato dalla Provincia di Caserta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2010/2013 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Veniva contestualmente impugnata la nota n. 2455 del 4 ottobre 2010 con la quale la stazione appaltante aveva comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura “per incompletezza della documentazione prevista dal bando di gara e per mancanza dei requisiti prescritti dal bando medesimo”.
La ricorrente lamentava con il proprio gravame il mancato rispetto del termine minimo di 52 giorni che dovrebbe intercorrere, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tra la data di pubblicazione del bando e la scadenza prescritta per la presentazione delle offerte.
In secondo luogo, la legge di gara veniva censurata nella parte in cui aveva posto come requisito c.d. giuridico-morale, richiesto a ciascuna impresa anche ove appartenente ad un r.t.i., quello della “gestione alla data di presentazione dell’offerta di almeno dieci enti pubblici di cui almeno una provincia”. A giudizio della ricorrente tale requisito non sarebbe stato di natura giuridico-morale, né comunque ascrivibile alla categoria dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e l’imposizione del suo possesso da parte di ciascuna impresa associata aveva determinato la violazione delle finalità proconcorrenziali caratteristiche dell’istituto del raggruppamento temporaneo, restringendo artificiosamente la possibilità di avvalersene.
La ricorrente denunciava, infine, l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui aveva richiesto ai concorrenti di trattare, nel progetto tecnico di offerta, l’analisi dei rischi incombenti sull’ente e le soluzioni assicurative adeguate, dal momento che si sarebbe trattato di prestazioni direttamente inerenti all’incarico contrattuale da espletare. CONTENUTO A PAGAMENTO
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Il caso è interessante, in quanto la vertenza viene avviata dal broker, pur sapendo che, in punta di diritto, la sua partecipazione alla gara non poteva essere ammessa a causa di due elementi che, “simpaticamente”, aveva trascurato nel giudizio, ma che aveva espressamente dichiarato al momento della presentazione della richiesta di partecipazione alla gara:

a) il bando richiedeva che le società di brokeraggio, che volessero partecipare alla gara, dovevano avere almeno 5 dipendenti. Il broker aveva dichiarato espressamente di non avere tale requisito.

b) Il broker, inoltre, aveva rifiutato di produrre le due dichiarazioni bancarie, invece richieste dal capitolato.

L’assenza di questi due requisiti era di per sé sufficiente ad escludere, legittimamente, il broker dalla gara. Nonostante ciò, il broker (testardo?) si è gettato a capofitto nel ricorso.
La giustizia amministrativa, inevitabilmente, gli ha contestato che il ricorso non aveva senso, in quanto la mancanza dei requisiti sopra esposti assorbiva ogni altra osservazione, in quanto già solo per quello il broker era escluso dalla gara, tanto più che, in primo grado, il broker non aveva contestato la legittimità della richiesta, da parte della stazione appaltante, dei due requisiti indicati.
Il broker ha cercato di sostenere che la semplice partecipazione alla gara era elemento sufficiente per fare ricorso, ma, come ha correttamente rilevato il Consiglio di Stato, “l’appellante, per quanto si è detto, deve difatti intendersi ormai estromessa dalla procedura, e come tale, di riflesso, priva della posizione legittimante che sarebbe necessaria a contestare la legittimità della gara al fine di provocarne una riedizione”.

La Corte, nonostante ciò, è comunque entrata nel merito delle altre contestazioni del broker.

a) secondo il broker, il termine per la presentazione dell’offerta dalla data di pubblicazione del bando, era stato fissato in un termine inferiore ai 52 giorni previsti ai sensi dell’art. 70 del DLGS 163/2006. Il TAR aveva stabilito che, essendo il valore della gara inferiore alla soglia comunitaria di € 180.000, il termine di 15 giorni, previsto dall’art. 124, sesto comma, lettera a) era stato abbondantemente rispettato. Il broker aveva contestato, ma solo in appello, che al valore del premio dovevano essere aggiunte le provvigioni, che l’aggiudicatario avrebbe percepito su premio di polizza e quindi si sarebbe superata la soglia comunitaria. La corte non entrava nel merito, ma rigettava la contestazione in quanto si trattava di motivo nuovo, inammissibile in secondo grado. Sull’argomento, nel merito, osservo che la contestazione era, a mio giudizio, comunque infondata, in quanto le provvigioni sarebbero state pagate dalla compagnia di assicurazione aggiudicataria, senza alcun aggravio sul premio a carico dell’Ente appaltante.

b) il broker aveva, poi, contestato che il termine di 15 giorni era comunque incongruo rispetto alla complessità di valutazione del rischio, tant’è che la stessa stazione appaltante, nella gara precedente del 2009, avente lo stesso oggetto, lo aveva fissato in 45 giorni. Anche qui la Corte ha respinto la richiesta, dato che il motivo addotto dal broker non era prova sufficiente a giustificare la sua contestazione.

Sull’argomento si può osservare che, sul piano assicurativo, una buona analisi del rischio di una Provincia – ampia come quella di Caserta – può, molto probabilmente, richiedere più di 15 giorni, per cui sarebbe auspicabile che i termini fossero fissati in maniera un po’ più ampia.
Dato, però, che tali termini, fermi i minimi fissati dalla legge (qui rispettati), sono discrezionali, la scelta, specialmente quando il bando è volto alle compagnie di assicurazione per l’aggiudicazione della polizza, è, semmai, quella di partecipare o meno, in considerazione della possibilità di valutare correttamente il rischio.

c) Il Consiglio di Stato non è entrato nel merito di una contestazione, bocciata dal TAR e non ripresa in appello, quella relativa alla richiesta del bando di gara di avere in gestione almeno 10 enti consimili. Questa clausola, ricorrente nei bandi di gara, sia per l’affidamento del servizio ad un broker, sia per l’aggiudicazione della polizza ad una compagnia, ha, a mio giudizio, una faccia bifronte.

Da un lato, infatti, cerca, giustamente, di limitare il rischio di offerte da parte di interlocutori inesperti, dall’altra, però, cristallizza il mercato a favore degli operatori già presenti, impedendo l’ingresso di nuovi. Certamente, il caso in esame (qualche dubbio sul broker ricorrente possiamo farcelo) depone a favore della norma, ma, altrettanto certamente, permane l’altro aspetto, in quanto taglia fuori operatori nuovi, professionali, che possono aver deciso di operare nel settore, dopo un’accurata analisi dello stesso e dei suoi rischi potenziali.

a) La sentenza
02238/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889
del 2011, proposto da***
contro***
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 25328/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL PROSIEGUO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2010/2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Nicola Gaviano e udito per l’appellante l’avv. De Angelis per delega dell’Avv. Vallefuoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto
La Ricorrente s.r.l. impugnava dinanzi al T.A.R. per la Campania il bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 settembre 2010 e sul B.U.R.C. del 20 settembre 2010, che era stato adottato dalla Provincia di Caserta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2010/2013 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Veniva contestualmente impugnata la nota n. 2455 del 4 ottobre 2010 con la quale la Stazione appaltante aveva comunicato alla ricorrente la sua esclusione dalla procedura “per incompletezza della documentazione prevista dal bando di gara e per mancanza dei requisiti prescritti dal bando medesimo”.
La ricorrente lamentava con il proprio gravame il mancato rispetto del termine minimo di 52 giorni che dovrebbe intercorrere, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tra la data di pubblicazione del bando e la scadenza prescritta per la presentazione delle offerte.
In secondo luogo, la legge di gara veniva censurata nella parte in cui aveva posto come requisito c.d. giuridico-morale, richiesto a ciascuna impresa anche ove appartenente ad un r.t.i., quello della “gestione alla data di presentazione dell’offerta di almeno dieci enti pubblici di cui almeno una provincia”. A giudizio della ricorrente tale requisito non sarebbe stato di natura giuridico-morale, né comunque ascrivibile alla categoria dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e l’imposizione del suo possesso da parte di ciascuna impresa associata aveva determinato la violazione delle finalità proconcorrenziali caratteristiche dell’istituto del raggruppamento temporaneo, restringendo artificiosamente la possibilità di avvalersene.
La ricorrente denunciava, infine, l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui aveva richiesto ai concorrenti di trattare, nel progetto tecnico di offerta, l’analisi dei rischi incombenti sull’ente e le soluzioni assicurative adeguate, dal momento che si sarebbe trattato di prestazioni direttamente inerenti all’incarico contrattuale da espletare.
Si costituiva in giudizio in resistenza all’impugnativa la Provincia di Caserta.
Con la sentenza n. 25328 del 18 novembre 2010 in epigrafe il Tribunale adìto respingeva il ricorso, ritenendo infondato il primo mezzo ed inammissibili per carenza di interesse i restanti. Avverso tale decisione la ricorrente esperiva indi il presente appello, con il quale riproponeva le proprie doglianze, domande ed argomentazioni, e criticava la pronuncia del Tribunale per averle disattese.
La Provincia di Caserta resisteva anche a questa impugnativa, deducendone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.
La Sezione con ordinanza del 9 marzo 2011 respingeva la nuova domanda cautelare.
L’appellante con successiva memoria ribadiva e precisava le proprie tesi, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato
1) L’appellante è stata esclusa dalla procedura di cui si tratta per più cause concorrenti, vale a dire “per incompletezza della documentazione prevista dal bando di gara e per mancanza dei requisiti prescritti dal bando medesimo”.
Come il primo Giudice ha evidenziato, la stessa Ricorrente s.r.l. in sede di gara aveva invero dichiarato di essere priva di alcuni requisiti di ammissione, tra cui quello del numero minimo di 5 unità di dipendenti, previsto dall’art. 5.2 lett. c) del capitolato con il presidio della comminatoria di esclusione recata dall’art. 1 sub n. 7 del disciplinare, ed aveva rifiutato, inoltre, di produrre le almeno due lettere di referenze bancarie prescritte anch’esse a pena di esclusione (art. 2, lett. c) del disciplinare) (cfr. gli all.ti 4 e 5 al ricorso di primo grado).
Nella sentenza appellata si è altresì osservato che le carenze appena indicate erano di per se stesse già sufficienti a fondare la disposta estromissione della ricorrente dalla procedura, e tuttavia non avevano formato oggetto di alcuna specifica censura. Le contestazioni svolte dalla ricorrente avevano difatti riguardato solo altri requisiti, quali quelli indicati nella precedente narrativa.
Rettamente il Tribunale ha quindi ritenuto che, anche ove fossero risultati fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la ricorrente nessuna utilità concreta ne avrebbe potuto comunque trarre, in quanto sarebbe rimasta in ogni caso pienamente valida ed efficace la sua esclusione, quale atto munito di più cause e già sufficientemente giustificato dalle carenze sopra identificate.
Come ha rimarcato la difesa provinciale, il non avere l’avversaria formulato contestazioni di sorta con riferimento alle deficienze prima ricordate ha comportato, pertanto, l’acquisizione da parte dell’esclusione del carattere di definitività. E questo senza che possa valere in contrario l’assunto della società, apparso solo nella memoria del 23 gennaio 2012 e del tutto immotivato ed apodittico, per cui l’illegittimità dei requisiti la cui prescrizione era stata, invece, contestata, avrebbe avuto la capacità di riverberarsi su ogni altro requisito contemplato dalla lex specialis.
Quanto precede lascia dunque già cogliere l’infondatezza dei motivi con cui l’appellante intende contestare la declaratoria di inammissibilità emessa dal primo Giudice.

2) La Ricorrente s.r.l. oppone, al riguardo, essenzialmente l’esistenza di un proprio interesse strumentale alla rinnovazione della gara. L’argomento non può essere però condiviso. L’appellante, per quanto si è detto, deve difatti intendersi ormai estromessa dalla procedura, e come tale, di riflesso, priva della posizione legittimante che sarebbe necessaria a contestare la legittimità della gara al fine di provocarne una riedizione.
Secondo il recente insegnamento della pronuncia dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 4/2011, invero, la mera partecipazione (di fatto) ad una gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto la definitiva esclusione, oppure l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara, impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare la procedura selettiva. Ed il positivo riscontro della legittimazione al ricorso, sempre secondo le puntualizzazioni dell’Adunanza Plenaria, è necessario tanto per far valere un interesse, cd. finale, al conseguimento dell’appalto, quanto per perseguire un interesse meramente strumentale diretto alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione.

3) Questa impostazione, oltre a smentire l’assunto dell’appellante, denota la fondatezza anche della più ampia eccezione della difesa provinciale circa la complessiva carenza di interesse della ricorrente rispetto a tutte le censure da essa svolte con il suo primitivo gravame. Il consolidarsi dell’esclusione della ricorrente dalla gara si traduce infatti, giusta il ricordato chiarimento operato dall’Adunanza Plenaria, nell’inammissibilità anche dell’originario primo mezzo d’impugnativa (disatteso dal T.A.R., ma riproposto dall’appellante), che concerne la lamentata brevità del termine stabilito dal bando per la presentazione delle offerte. La ricorrente non ha istituito alcuna relazione, del resto, tra la pur reclamata disponibilità di un termine più lungo per la presentazione delle offerte, e la possibilità da parte sua di conseguire il possesso degli incontestati requisiti di cui è risultata, invece, sprovvista a tempo debito.

4) La Sezione solo per completezza fa notare, pertanto, che le contestazioni mosse in ordine al termine fissato dalla lex specialis per la presentazione delle offerte non sarebbero comunque suscettibili di un riscontro favorevole.

4a) Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso con l’osservazione che, trattandosi di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di importo pari a 180.000,00, ossia inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza per la presentazione delle offerte era, ai sensi dell’art. 124, sesto comma, lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di quindici giorni, intervallo che risultava nella specie pienamente rispettato.
L’appellante oppone ora che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato il presente appalto come procedura sotto la soglia comunitaria. La gara doveva intendersi, invece, sopra la soglia, per la ragione che ai fini della determinazione del suo valore avrebbe dovuto tenersi conto anche delle provvigioni attese, che l’aggiudicatario avrebbe percepito in esecuzione del contratto. La difesa provinciale, però, ha esattamente rilevato che quello appena esposto integra un inammissibile motivo nuovo, proposto per la prima volta in appello.
Rileva infatti la Sezione come con la doglianza appena delineata venga messa in discussione non la semplice congruità del termine assegnato ai concorrenti per presentare le loro offerte di gara, come in primo grado, bensì la connotazione che la Stazione appaltante aveva inequivocabilmente dato alla procedura, mediante la lex specialis, come appalto del valore di 180 mila euro e quindi sotto soglia, muovendosi alla Provincia la sostanziale censura innovativa di una falsa applicazione dell’art. 124, sesto comma, lettera a) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La formulazione della doglianza, quindi, al di là della sua intempestività, si trova in conflitto con il divieto posto, sulla scia dell’art. 345 cod. proc. civ., dall’art. 104 CPA (“Nuove domande ed eccezioni”), che al suo primo comma, a presidio del principio del doppio grado di giudizio e del valore della pienezza del relativo contraddittorio, recita: “Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”.

4b) La società ha infine riproposto il rilievo di una violazione della previsione dell’art. 70, comma 1, del Codice (richiamato per gli appalti sotto soglia dall’art. 124), che, nell’occuparsi della fissazione dei termini da osservare per la presentazione delle offerte, configura quelli dettati dalle regole legali generali come intervalli solo minimi, e prescrive alle Amministrazioni di avere riguardo, in concreto, alla complessità della prestazione oggetto del contratto e al tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.
Il rilievo è privo di consistenza.
Viene assunto che il termine di 15 giorni accordato nella specie per la presentazione delle offerte sarebbe stato inadeguato. L’unico argomento addotto per suffragare la critica è, peraltro, quello che in occasione del precedente bando pubblicato dalla Provincia per l’affidamento del medesimo servizio, nel 2009, erano stati concessi 45 giorni. E sembra evidente come tale mero, singolo precedente non possa certo, di per sé solo, far reputare illogica qualsiasi diversa scelta amministrativa successiva, così in pratica precludendola, né dimostrare l’insufficienza in concreto dell’intervallo minimo previsto per gli affidamenti sotto soglia.
Ci si trova, in realtà, semplicemente di fronte a due scelte amministrative diverse, senza che l’appellante abbia fornito ragioni atte a spi gare perché alla prima di esse dovrebbe essere attribuita valenza di “norma” alla cui stregua giudicare la correttezza della seconda. La doglianza si manifesta pertanto indimostrata.

5) In conclusione, l’appello per le ragioni esposte deve essere respinto. Le spese sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Condanna l’appellante al rimborso all’Amministrazione appellata delle spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di euro quattromila oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

b) Codice degli Appalti (DLGS 163/2006)

SEZIONE III – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, l termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione é cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’art. 53, comma 2, lettera
c). (lettera modificata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009. Poi modificata dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166 in vigore dal 25/11/2009).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008).

Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007).
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie speciale – contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007 – da coordinare con l’art.13 co.1 della Legge 180 del 14/11/2011 in vigore dal 15/11/2011)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3. (comma modificato dall’art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, poi modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 in vigore dal 05/08/2009)

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