Ai sensi degli artt. 19 e 25 l. 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna al risarcimento del danno, formatesi a carico dell’impresa assicuratrice in bonis, può essere posto in esecuzione dal danneggiato, ove sopravvenga la liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratrice medesima, esclusivamente nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 20 di detta legge (e nei limiti fissati dal successivo art. 21), impresa che, con riferimento alle somme erogate, ha diritto di insinuarsi al passivo
della procedura concorsuale avvalendosi dell’autorità che quel giudicato, sotto il limitato profilo dell’accertamento del credito del danneggiato, spiega anche nei confronti della liquidazione. Tale disciplina non subisce deroghe a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modificazioni, nella l. 26 febbraio 1977, n. 39), il cui art. 9, nel contemplare la possibilità di autorizzazione del commissario liquidatore alla definizione di pendenze anche per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, non interferisce sulla individuazione della suddetta impresa designata quale unico soggetto passivamente legittimato alla pretesa del danneggiato.
Cassazione civile, sez. III, 30 novembre 2011, n. 25587