Di seguito, l’editoriale di Francesco Barbieri tratto dal numero 2/2013 di Attualità Uea, in questi giorni in distribuzione. Al centro dell’analisi del Direttore, i comparatori di polizze Rc auto, nuovi soggetti del mercato non regolamentati né sottoposti ad alcun impianto sanzionatorio specifico che esercitano “abusivamente” un’attività di intermediazione assicurativa. “Ecco allora il paradosso all’italiana – chiosa provocatoriamente Barbieri – per risolvere il problema del caro Rc Auto, viene indicato uno strumento probabilmente fuori legge!”.
Nel paese dei paradossi non poteva mancare anche questo.
In pratica, per risolvere un problema di vasta portata legislativa e complessa struttura tecnicistica, oltre che di alto contenuto sociale, quale il caro Rc Auto, ne è stata affidata la soluzione ai cosiddetti comparatori.
Ma cosa sono i comparatori nel campo della Rc Auto?
E chi lo sa con esattezza? O meglio, qual’è la loro natura giuridica e come si inquadrano nelle stringenti norme sugli attori del settore assicurativo? Ancora, qual’è la valenza civilistica della loro prestazione ed a chi è opponibile la condotta praticata, allorquando pone in essere una fattispecie illecita? Quali tutele può vantare nei loro confronti il consumatore? In cosa consiste esattamente l’oggetto sociale della loro attività e, conseguentemente, quali sono le voci che compongono l’attivo dei loro bilanci? In quale regime fiscale è collocata la loro posizione ed in quale tipologia di contratto di lavoro sono inquadrati i collaboratori/dipendenti? Ed infine, chi controlla, verifica, assevera il loro operato, insomma chi compara i comparatori?
Io personalmente, quale giornalista, pongo esplicitamente ed in primis queste precise e circostanziate domande al mercato assicurativo ed ai consumatori/clienti.
Innanzitutto, per il rispetto che, credo proprio, bisogna portare a tutti gli attori (regolari e regolati) del settore assicurativo, che quotidianamente, ognuno per il proprio ruolo, svolgono una funzione essenziale per la crescita sociale, civile ed economica del sistema paese.
In particolare, poi, la filiera del servizio, complesso ed articolato, della Rc Auto merita una specifica attenzione per la forte valenza socio-economica del tema, oramai di natura emergenziale.
Quindi, non reputo corretto che una platea di professionalità possa essere giudicata, o meglio, comparata da una non meglio definita, né inquadrata, né certificata entità, autodenominatasi comparatore.
Però, tutte le domande che sopra ho pedissequamente elencato, pari pari, desidererei rivolgerle all’Ivass ed a tutte le strutture di controllo preposte a vigilare su quelle attività e/o comportamenti che emergono dalle domande stesse. A partire da quella più discriminante: quando il comparatore offre anche l’acquisto on line, direttamente dal suo sito, del prodotto-servizio che esso stesso evidenzia quale il più adeguato al consumatore, non svolge a tutti gli effetti attività di intermediazione?
Ma poiché la figura del comparatore non è presente tra quelle tassativamente previste dal Rui, mi pare chiaro che ci si trovi di fronte ad un caso conclamato di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa, quindi?
Anche se un po’ abusata e non proprio elegante, mi viene facile utilizzare la frase: “Ivass, se ci sei, batti un colpo”.
E questo lo dico anche per tirare in ballo un altro tema di stringente attualità.
Sono certo che gli attori, seri ed intellettualmente onesti, del settore assicurativo abbiano salutato con soddisfazione la nascita dell’Ivass, quale evoluzione positiva dell’Isvap, principalmente sul piano della autorevolezza ed indipendenza, proprio nel solco di Banca d’Italia, uno dei pilastri su cui si regge l’intero sistema paese.
Ecco che la capacità d’intervento di questa Authority, riferita a fenomeni o soggetti che cercano autolegittimazione dal web o da logiche perverse di liberismo selvaggio, se pronta ed efficace, segnerebbe un autentico processo di discontinuità rispetto all’Isvap, alle sue inerzie compiacenti ed alla confusione tra i ruoli di controllori e controllati che spesso l’ha contraddistinta.
Ed inoltre, un tempestivo intervento chiarificatore dell’Ivass sui cosiddetti comparatori, in relazione alle domande di cui sopra, allontanerebbe l’atroce sospetto che si è ingenerato tra gli intermediari assicurativi, quelli in regola perché iscritti al Rui, secondo i quali, si starebbe concretizzando nel mercato una palese asimmetria tra la stringente azione regolatoria e la pari azione sanzionatoria dell’Istituto nei loro confronti, rispetto alla totale deregolamentazione dei cosiddetti comparatori. Anzi, come già sopra evidenziato, nel caso tipizzato del comparatore che venda direttamente il prodotto/servizio Rc Auto, si concretizzerebbe la fattispecie di esercizio abusivo di attività di intermediazione assicurativa e non solo.
Ecco allora il paradosso all’italiana: per risolvere il problema del caro Rc Auto viene indicato uno strumento probabilmente fuori legge!
È non è finita, perché così facendo, il mercato allontana il focus sul legislatore, quando è precipuamente ed esclusivamente suo il compito riscrivere, da capo a fondo, la legge sulla assicurazione obbligatoria Rc Auto, nondimeno prevedendo espressamente limitazioni risarcitorie, ineludibili per l’equilibrio gestionale del ramo, nonché forti forme di prevenzione e contrasto alle frodi.
Infine, voglio rivolgermi accoratamente ai consumatori, alle loro associazioni ed alla stampa tecnica di settore, rimarcando un aspetto nodale.
Possibile che, mentre dal basso della nostra società civile sale impetuosa la domanda di trasparenza, comunque ed ovunque, gli unici soggetti della new economy liberista che non rispondono a criteri, regole e comportamenti, preventivamente dichiarati nella loro policy, siano i cosiddetti comparatori?
Ma chi non dispone della propria “adeguatezza” rispetto alla attività svolta, simulata o dissimulata, come può garantire al consumatore on line la “adeguatezza” del prodotto/servizio che gli vende?
Uea è molto attenta a questo tema anche perché all’atto della sua costituzione, esattamente 40 anni fa, i suoi illuminati ed illustri padri fondatori stilarono, oltre al Codice Morale dell’Unione anche la Carta dei diritti dell’assicurato, proprio per connotare indelebilmente la mission della nascente Unione Europea Assicuratori.
Ed è in tal senso che i suoi organi direttivi hanno chiamato a raccolta a Napoli, insieme con l’Univerità Parthenope, gli addetti al settore, per approfondire la tematica della selvaggia prassi della disintermediazione assicurativa e del pericoloso affacciarsi sul mercato di forme dissimulate di intermediazione, probabilmente abusive, sicuramente non in linea con il Codice delle assicurazioni, quindi, in danno della tutela del consumatore.
Dal confronto con il mondo accademico sono emerse riflessioni e conclusioni molto puntuali ed interessanti, che la redazione ha brillantemente riportato nell’inserto “Speciale” al centro della presente rivista.
Attesa la rilevanza del tema e la sua portata sociale, la giornata di studi è stata dedicata al compianto Mimì Assini, esponente di indubbio prestigio e caratura professionale del panorama assicurativo.
Non solo, anche socio Uea, importante esponente dello Sna e, come si ama dire in Meridione, un grande signore.
Poi, per alcuni di noi, era il nostro ammiraglio.