Abbiamo pubblicato lunedì l’articolo del Direttore di Attualità Uea sui comparatori assicurativi e a riguardo vogliamo esporre le nostre considerazioni, dal momento che i comparatori non sono un “soggetto” di cui non si conosce la natura giuridica, ma uno strumento commerciale (che mette a confronto le tariffe del mercato) utilizzato da intermediari regolarmente iscritti al Rui.
Ecco le nostre risposte alle domande poste provocatoriamente dal “direttore” di Attualità Uea.
D. Qual è la natura giuridica dei comparatori?
R. I comparatori non devono possedere alcuna natura giuridica: sono strumenti Web finalizzati alla comparazione di condizioni tariffarie in relazione a determinati profili di rischio e sono organizzati e gestiti da intermediari regolarmente iscritti al Rui.
A solo titolo di esempio:
– Facile.it: Broker assicurativo regolamentato dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000362746 del 02-12-2010
– Segugio.it: http://assicurazioni.segugio.it/chi-siamo.html” CercAssicurazioni.it s.r.l., broker assicurativo iscritto al RUI numero B000278298, P.IVA 06294720963
– Rca Point.it: RCAPOINT Broker Srl con socio unico. Rui B0003680
– CercaAssicurazioni.it: CercAssicurazioni.it s.r.l. Broker di assicurazioni iscritto al RUI numero B000278298P.IVA 06294720963
– Chiarezza.it: Marchio di Inspop.com (Italy) Limited, intermediario assicurativo regolamentato da FSA e IVASS e iscritto al n.UE00007366 dell’ Elenco degli Intermediari assicurativi dell’ Unione Europea istituito presso l’ IVASS.
D. Come si inquadrano nelle stringenti norme del settore assicurativo?
R. Gli intermediari che gestiscono i comparatori possono percepire compensi provvigionali dalle compagnie per cui concludono i contratti o in alternativa, in assenza di provvigioni erogate direttamente dalle compagnie o a loro complemento, percepiscono compensi direttamente dai contraenti che hanno concluso i contratti emettendo, a tal fine, regolare fattura per la consulenza prestata.
D. Qual è la valenza civilistica della loro prestazione ed a chi è opponibile la condotta praticata, allorquando pone in essere una fattispecie illecita?
R. La prestazione fornita dai comparatori è di intermediazione secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento Isvap 5/2006; la condotta illecita si può supporre solo in relazione ad una violazione delle norme relative all’intermediazione assicurativa (non adeguatezza del contratto, per esempio, mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità professionale, omissione o ritardi di versamento dei premi sul conto patrimoniale, ecc.)
D. Quali tutele può vantare nei loro confronti il consumatore?
Tutte quelle previste dal Cap e dai Regolamenti Isvap.
D. In cosa consiste esattamente l’oggetto sociale della loro attività?
R. Intermediazione assicurativa e consulenza finalizzata all’intermediazione (basta consultare il Registro Imprese per disporre di tutte le informazioni che si desidera conoscere)
D. Quali sono le voci che compongono l’attivo dei loro bilanci?
R. Vale quanto risposto alla domanda precedente; in particolare tutti gli intermediari che utilizzano comparatori per la vendita a distanza di polizze assicurative sono costituiti giuridicamente in forma di società di capitali e quindi i loro bilanci sono pubblici.
D. In quale regime fiscale è collocata la loro posizione ed in quale tipologia di contratto di lavoro sono inquadrati i collaboratori/dipendenti?
R. Gli intermediari sono considerati fiscalmente come “Impresa”, e di conseguenza il regime fiscale è quello proprio di agenti/broker.
Analogamente i loro dipendenti sono inquadrati con la normativa del CCNL degli agenti in appalto (se sono registrati nella sezione “A” del Rui) ove ci sia uno o più mandati diretti da compagnie di assicurazione, mentre la normativa è quella del CCNL Commercio se sono iscritti alla sezione “E” del Rui o alla sezione “B”.
D. Chi controlla, verifica, assevera il loro operato?
L’Ivass, al pari di tutti gli altri intermediari.
D. Quando il comparatore offre anche l’acquisto on line, direttamente dal suo sito, del prodotto servizio che esso stesso evidenzia quale il più adeguato al consumatore, non svolge a tutti gli effetti attività di intermediazione?
R. Certamente, e in proposito vale tutto quanto sopra detto. Io questo caso però l’intermediario che utilizza un comparatore deve sottostare alle norme speciali prevista dall’Isvap per la vendita a distanza.
D. La figura del comparatore non è presente tra quelle tassativamente previste dal Rui, mi pare chiaro che ci si trovi di fronte ad un caso conclamato di esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa.
R. Alla luce di quanto sopra esposto risulta chiaro che il comparatore non è “una figura”, ma uno strumento utilizzato da un intermediario professionale per sviluppare la sua attività mediante la vendita a distanza supportata da un confronto tariffario e/o normativo.
Se l’intermediario che utilizza lo strumento di comparazione sul web si attiene alle regole proprie dell’intermediazione non può essere tacciato di esercizio abusivo.