L’articolo 9 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha modificato la disciplina fiscale applicabile alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti, al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali (di seguito DTA).
Con il documento n. 5 del “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS” si forniscono talune precisazioni in merito alle corrette modalità di rilevazione delle DTA nei bilanci delle imprese redatti secondo gli IAS/IFRS.
In particolare, le Autorità ritengono che gli effetti della nuova disciplina fiscale non determinano alcuna variazione nella classificazione contabile delle DTA, per cui esse devono continuare a figurare nell’attivo del bilancio tra le attività per imposte anticipate. Il credito d’imposta che si dovesse manifestare per effetto della trasformazione delle DTA, va trattato – per la quota eventualmente non compensata – come un’attività fiscale corrente.
Per ragioni di trasparenza informativa sul fenomeno, si richiede che nella nota integrativa dei bilanci siano illustrate le caratteristiche delle DTA e venga fornita la loro dinamica nell’esercizio.