Appalti

Poiché è esclusiva la giurisdizione della Corte dei Conti, un Comune non può trasferire, alla compagnia di assicurazione, un diritto che non ha

Autore: Sonia Lazzini
ASSINEWS 231 – maggio 2012

È da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’azione di responsabilità amministrativa.

Si legga: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_ documenti/chi_siamo/brochure_corte_in_sintesi.pdf.

“La Corte dei conti, nella ampia gamma di funzioni affidatele, attende sempre ad un’unica missione, quella cioè di garanzia dell’attività della Pubblica amministrazione, con riguardo, in particolare, a quella degli amministratori; a quella della spendita del pubblico denaro; a quella della gestione dei beni patrimoniali e ai comportamenti patrimonialmente rilevanti.
(…)
Ai suoi magistrati e funzionari è di sprone una convinzione intima, una fede laica, che proviene dagli esempi di quanti li hanno preceduti, dal retaggio di valori dei quali l’Istituto è depositario: l’onestà degli intenti e dei comportamenti, l’etica del servizio, il corretto agire delle pubbliche amministrazioni, il perseguimento del bene dell’uomo e della collettività”.
(…)CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati

A. Le funzioni giurisdizionali in materia di responsabilità amministrativa e contabile
A.1 La responsabilità amministrativa
Con detta espressione ci si riferisce alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.

Qual è la differenza tra la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile dei funzionari?

La distinzione è abbastanza semplice.

Se un funzionario o impiegato arreca danno ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione, la nostra Costituzione prevede (art. 28) che, sia il funzionario che la stessa amministrazione, insieme, debbano risarcire il terzo del pregiudizio subito e ciò in virtù del principio che la pubblica amministrazione debba sempre rispondere per i danni arrecati dai propri agenti.
La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro la p.a..

Al contrario, la responsabilità amministrativa tutela la stessa pubblica amministrazione nei confronti dei danni che le arreca il funzionario o l’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il funzionario a risarcire il danno arrecato all’ente a causa della sua condotta.

Qual è lo scopo della responsabilità amministrativa?

Per capire quale sia la funzione della responsabilità amministrativa occorre valutare il sistema delle responsabilità dei pubblici funzionari e impiegati pubblici nel suo complesso. Accanto alla responsabilità penale (che punisce i comportamenti più gravi) e alla responsabilità civile (obbligo del risarcimento del danno) preordinata alla tutela dei terzi danneggiati, l’ordinamento ha previsto una forma particolare di responsabilità per reagire ai comportamenti illeciti produttivi di danno nei confronti della collettività, attribuendo l’azione ad un organo terzo e neutrale estraneo all’amministrazione (il Pubblico ministero contabile).
Lo scopo della responsabilità è, quindi, quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) e reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato.

Quali sono i soggetti che possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa?

La Corte dei conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d’impiego o di ufficio. Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche. La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (esempio: i direttori dei lavori) ovvero privati percettori di finanziamenti e contributi pubblici. Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile. La Corte di cassazione ha riconosciuto per taluni aspetti la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti degli amministratori degli enti pubblici economici (SS.UU. Cassazione civile, ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003) e delle S.p.A. partecipate in modo totalitario o prevalente da pubblici poteri (sentenza n. 3899 del 26 febbraio 2004). La materia è comunque ancora molto fluida alla luce della successiva evoluzione della giurisprudenza (tra le altre sent. 26806/2009) e del quadro normativo.

Quali sono i presupposti della responsabilità amministrativa?

Affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

B. L’azione di responsabilità ed il Pubblico ministero contabile

Da chi viene esercitata l’azione di responsabilità amministrativa?

L’azione viene esercitata dal Pubblico ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti e, in grado d’appello, dal Procuratore generale rappresentante il P.M. innanzi alle Sezioni d’appello della Corte dei conti.
Il P.M. è l’unico soggetto che può attivare l’azione di responsabilità, non potendo il giudice procedere d’ufficio in assenza di domanda di parte. Se, quindi, il P.M. contabile ritiene che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, il processo non avrà inizio.

È da notare che l’ente danneggiato, mentre può (anzi deve) segnalare i fatti dannosi alla competente Procura della Corte dei conti per l’eventuale esercizio dell’azione, non può sostituirsi al P.M., attivando il giudizio nei confronti dei presunti responsabili, non essendo titolare dell’azione di responsabilità amministrativa. L’attribuzione del potere di agire in giudizio a un organo neutrale e indipendente, estraneo all’amministrazione, è preordinata a garantire il rispetto del principio di imparzialità e il principio del buon andamento. Il seguente oggetto dell’assicurazione è quindi illegittimo nella parte in cui prevede che: “Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: – il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, – il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c.”

Di conseguenza, la gara andrebbe annullata. Ed infatti:

“Con la previsione della cessione all’Assicurazione dell’azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente, le sfera della responsabilità tout court civile si incrocia con l’ambito della responsabilità amministrativa (o civile–amministrativa, se si preferisce la terminologia adoperata da parte della dottrina). Di guisa tale che, siccome riconosciuta la prevalente natura amministrativa all’azione di rivalsa in parola, la stessa risulta sottratta alla disponibilità della singola P.A., appartenendo alla giurisdizione della Corte dei Conti, per come sopra precisato
(…)
ciò che rileva ai fini della risoluzione della controversia è comunque il valore indisponibile dell’azione di rivalsa, in cui si sostanzia – per quanto già esposto e per dottrina unanime – la tipica espressione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti innanzi la propria amministrazione (per fatti imputabili a titolo di dolo e colpa grave).

Ciò comporta, per quanto di ragione, la legittimità dell’operato della P.A. che ha agito in via di autotutela anche in considerazione di tale aspetto, in quanto la disposizione del capitolato che ne prevedeva la possibilità configge con norma imperativa, incidendo altresì sulla giurisdizione”. (Tratto dalla sentenza numero 205 del 24 gennaio 2007 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo).

Ma non solo.
Questa è la definizione di assicurato:
Assicurato: l’ente pubblico o la società pubblica contraente indicata nella scheda di copertura. È chiaro che nell’oggetto dell’assicurazione non si tiene conto delle disposizioni del secondo comma dell’articolo 28 della Costituzione né dell’intento dei padri costituenti quando l’hanno redatto.

Infatti la responsabilità dell’ente, è diretta e non per fatto altrui quindi, condizionare la validità della polizza “qualora sussista anche la responsabilità dell’assicurato stesso” non significa proprio nulla ed è pleonastico anche il virtù del (forse non troppo) noto principio dell’immedesimazione organica.

Diritti e doveri dei cittadini
Art. 28 della Costituzione

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici

Il pensiero dei padri costituenti

[Il 28 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili». On Codacci Pisanelli.]

La disposizione del progetto esaminata, sancendo in generale la possibilità di difesa giurisdizionale per i diritti e per gli interessi, consente anche di risolvere l’annoso problema della tutela del cittadino di fronte ai cosiddetti atti politici.

In base ai principi accolti nel progetto, si ha al riguardo una notevole innovazione, perché gli impiegati non sono soltanto responsabili nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico, da cui dipendono, ma sono responsabili nei confronti dei terzi, ai quali siano derivati danni dalla loro attività.

Col nuovo sistema non bisogna pensare che venga abbandonato il principio delle responsabilità dello Stato o della pubblica Amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti; viceversa, il principio viene integrato con l’altro della responsabilità estesa anche alle persone fisiche preposte ai pubblici uffici.

All’aspirazione della giustizia noi dobbiamo ispirarci, ed a tali principî si ispira la nostra Costituzione; la quale, appunto con la tutela dei diritti e degli interessi, con l’assicurazione della responsabilità personale dei pubblici impiegati, tende a realizzare il nostro ardente anelito di giustizia che, secondo la divina promessa, sarà certamente appagato.

(…)

[Il 15 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l’Assemblea Costituente prosegue l’esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili». articolo 28 dell’attuale costituzione]
“on Nobili Tito Oro: ma siamo arrivati poi – e ci siamo arrivati da qualche tempo – al riconoscimento completo, sia da parte della dottrina in generale e di quella dello Stato in particolare, sia da parte della giurisprudenza regolatrice, non solo della giuridica sussistenza della responsabilità dello Stato, ma del suo carattere diretto, e cioè per fatto proprio (a rigore dell’art. 1151 del Codice civile abrogato e 2043 del Codice civile vigente) e non di carattere indiretto; e cioè per colpa del commesso, ai sensi degli articoli 1153 e – rispettivamente – 2049

lo Stato deve rispondere del fatto del proprio dipendente; e che ne risponde, come poc’anzi ho accennato, non per colpa indiretta del committente, e cioè per colpa institoria, ma per fatto proprio; in quanto lo Stato, non essendo persona fisica, ma ente morale, non può agire ed essere impegnato se non a mezzo e per fatto dei propri organi, e cioè dei suoi dipendenti. Onde, quando questi mancano e danneggiano i terzi per errore o per dolo, è lo Stato stesso che ha mancato e danneggiato e che deve riparare.

La responsabilità per gli atti di un dipendente è per lo Stato e per gli enti pubblici sempre una responsabilità diretta; quindi per essi non va offerta una garanzia per il fatto altrui, ma va riconosciuta una responsabilità per il fatto proprio.È lo Stato, sono gli enti pubblici che sono direttamente responsabili; ciò non toglie che verso lo Stato e verso gli enti pubblici possano essere a loro volta responsabili, per il fatto proprio materiale o per la loro omissione, i dipendenti. Ma responsabili nei confronti dei terzi saranno lo Stato e gli enti pubblici.”

Dalle ore 24.00 del: 30.06.2012
Alle ore 24.00 del: 30.06.2015

Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’assicurato debba rispondere, a fronte dell’esperimento dell’azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell’assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie di polizza s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
– il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
– il diritto di surrogazione spettante all’Assicuratore ai sensi dell’art. 1916 c.c.,
nei confronti dei soggetti responsabili. La surrogazione dell’assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo

Si legga anche la sentenza numero 205 del 24 gennaio 2007 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo:

“Le argomentazioni appena svolte consentono al Collegio di ritenere parimenti infondata la censura n. 8 del medesimo ricorso R.G.3214/05, considerata l’evidente omogeneità con quella di cui al precedente punto n.7. 9. Per quanto attiene al profilo iii), richiamato al precedente punto 6.1, viene in primo luogo in rilievo – per quanto di ragione – la doglianza articolata al n.9 par. B2 del ricorso in esame, con cui il ricorrente censura la violazione di legge ed eccesso di potere in ordine agli asseriti spunti problematici evidenziati dall’azienda sugli artt.20, 23A, 23B e 26 del disciplinare.
9.1 L’Azienda infatti motiva l’annullamento in autotutela della procedura per l’affidamento del servizio assicurativo RCO/RCT in considerazione della illegittima estensione dell’assicurazione di che trattasi anche alle ipotesi di dolo o colpa grave; nonché per l’ulteriore illegittima previsione della cessione dell’azione di rivalsa in favore dell’assicurazione.
9.2 Si premettere che, per il personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, la disciplina già prevista dall’art.28 co.2 D.P.R.761/79 è stata espressamente disapplicata dall’art. 65 co.1 lett.I) del C.C.N.L. 6 giugno 2000 (stessa disposizione è prevista all’art.67 co,1 lett.I del C.C.N.L. 08/06/2000 per il personale della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa). Ai sensi della disposizione pattizia, di cui all’art.24 del C.C.N.L., si prevede che “Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei Dirigenti, (…) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave”.
9.3 Il nodo centrale della questione attiene, a ben vedere, alla possibilità o meno per l’Azienda Ospedaliera di poter cedere all’Assicurazione l’azione di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti per il quanto elargito a titolo di risarcimento del danno imputabile anche a titolo di colpa grave e dolo.
9.4 In altri termini, viene in rilievo la tematica della natura della responsabilità amministrativa, di cui la dottrina si è da tempo occupata, siccome ammessa anche nei confronti dei cittadini per l’attività di diritto pubblico posta in essere dalla P.A.. In tale materia occorre infatti conciliare le opposte esigenze di tutela dei cittadini, di fronte agli illeciti dei pubblici poteri, con l’altrettanta ineluttabile esigenza di salvaguardare le finanza pubbliche da risarcimenti insostenibili, nella ulteriore considerazione che, comunque, gli illeciti (ove commessi) sono di fatto riconducibili all’attività di persone fisiche inserite a vario titolo nella compagine organizzativa dell’Amministrazione. In relazione a tali soggetti, risulta inoltre imponderabile la ricerca di un giusto equilibrio tra le preoccupazioni dei pubblici dipendenti (verso cui il timore di essere chiamati a rispondere eventuali danni potrebbe indurre ad un rallentamento dell’attività pubblica) ed lo scongiurare la creazione di qualsiasi forma di privilegio o di vantaggio non giustificabile.
9.5 Occorre previamente, seppur brevemente, ripercorrere lo sviluppo della tematica che ci occupa. Nell’ordinamento antecedente alla Costituzione repubblicana, la giurisprudenza (nel silenzio del legislatore) aveva ritenuto di poter applicare alle questioni connesse alla responsabilità della P.A. (ivi compresa la tematica della responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti) le norme civilistiche della c.d. responsabilità indiretta (o per fatto altrui) nella considerazione che la persona giuridica non può che operare ed agire a mezzo delle persone fisiche. Una sua responsabilità può quindi risiedere solo in ragione del rapporto di servizio considerato, che colui che beneficia dell’opera altrui ne deve sopportare anche le conseguenze sfavorevoli (cuius comoda, eius incomoda). Solo in seguito si è fatta strada la c.d. teoria organica: l’originaria incapacità di agire della P.A. viene risolta attraverso il principio organizzatorio secondo cui l’Ente utilizza direttamente come propria l’attività e la volontà dei soggetti preposti, con la conseguenza che l’eventuale illecito è alla P.A. direttamente imputabile come fatto proprio (responsabilità diretta). Essendo quindi l’ente, in tale prospettiva, autore dell’illecito, l’agente fisico viene a perdere importanza di fronte al terzo danneggiato: questi ha la possibilità di agire più facilmente (sia in termini probatori che di riscontro di solvibilità) contro la P.A..

Il quadro muta con l’art.28 della Costituzione a norma del quale si stabilisce che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”. Il dato letterale della norma costituzionale sembrerebbe infatti avallare, come sostenuto in dottrina, il ritorno alla c.d. responsabilità indiretta della P.A. (assumendo valore determinante il sottostante rapporto di servizio); anche se non mancano altri orientamenti di segno contrario che continuano a sostenere la tesi della responsabilità diretta. A ciò si aggiunga che con l’emanazione del T.U degli impiegati civili dello Stato (D.P.R.3/57, non modificato in punto di responsabilità dal T.U. 165/01) il legislatore è intervenuto in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti, alleggerendo i criteri previsti – in generale – dall’art. 2043 in tema di danno ingiusto, sostituendo il requisito della colpa con quello della colpa grave (di ben più difficile prova da parte del terzo danneggiato). Si è quindi rafforzata, per certi versi, la teoria della responsabilità diretta della P.A., da ricondursi ad una fattispecie di illecito diversa da quella prevista dall’art. 28 Cost. (in combinato disposto con il D.P.R.3/57 cit.). L’elemento soggettivo è qui dato dalla colpa ex 2043 dell’uomo medio e, in primo momento, solo in relazione all’attività materiale della P.A., escludendo il danno derivante da un atto amministrativo (o dalla sua esecuzione). Invero, sotto tale ultimo aspetto, per effetto della sentenza della SS.UU. Cassazione n. 500/99 è stata estesa e riconosciuta la possibilità di accertare e valutare anche la colpa (non del funzionario agente ma) della P.A. come apparato.

9.6 Resta immutato, comunque, il requisito previsto per la diretta responsabilità del dipendente per il quale è richiesta la colpa grave: sotto tale aspetto, l’intento del costituente di mettere innanzi al danneggiato direttamente il fautore dell’illecito è stato sostanzialmente vanificato. Il terzo, infatti, troverà certamente più agevole agire in via “diretta” ex art. 2043 verso la P.A..
9.7 A questo punto la P.A., una volta risarcito il terzo, potrà a sua volta agire nei confronti del dipendente non già a titolo di regresso tra condebitori solidali, bensì sulla base della violazione dei doveri d’ufficio da questi compiuta; e non già innanzi al giudice ordinario, bensì davanti alla Corte dei Conti, in ragione anche della normativa che richiede, ai fini della nascita della responsabilità del dipendente, il requisito del dolo o delle colpa grave.
9.8 In altri termini, malgrado sia riconducibile al medesimo “evento”, l’azione che la P.A. esercita nei confronti del proprio dipendente, una volta risarcito innanzi al G.O. il terzo danneggiato, muta il titolo della responsabilità sottostante (con le connesse implicazioni sulla individuazione del diverso Giudice chiamato a conoscerla): si è in presenza infatti, in questi casi, della c.d. responsabilità amministrativa. Quanto precede spiega altresì perché certa dottrina preferisca parlare in tali evenienza di “responsabilità civile-amministrativa”, sottolineando così il genus comune, insieme con le differenze, non irrilevanti, specifiche. Tale tipo di responsabilità trae le sue fonti normative negli artt. 82 e 83 r.d.2440/1923, nell’art. 52 del T.U. sulla Corte dei Conti (r.d.1214/34) e negli artt. 18, 19 e 20 D.P.R.3/57. La disciplina è stata in ultimo ulteriormente estesa dalle L.20/94 e L.639/96 (nonché, per quanto di ragione, dall’art. 33 D.lgs76/2000 per i dipendenti della Regione e art. 93 D.Lgs267/2000 per i dipendenti degli enti locali).
9.9 Ciò posto, in tema di ammissibilità dei contratti di assicurazione stipulati dalle PP.AA., se certa parte della dottrina e giurisprudenza pare incline ad ammettere la legittimità dei contratti di assicurazione contro i rischi dei dipendenti connessi all’espletamento della loro attività, sono unanimi i dubbi circa l’ammissibilità di contratti di assicurazione della responsabilità amministrativa per danno erariale dei propri dipendenti. In tali evenienza, a ben vedere, l’ente si configura come creditore del proprio dipendente: con la stipula di un contratto assicurativo di tal fatta la P.A., lungi dal coprire un’alea a se riferibile, sopporterebbe il pagamento di quanto dovuto dal proprio lavoratore (finendo quindi per vantare un credito nei confronti di se stessa).
10. Il quadro normativo e dottrinario appena evidenziato, induce il Collegio alle seguenti conclusioni. Con la previsione della cessione all’Assicurazione dell’azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente, le sfera della responsabilità tout court civile si incrocia con l’ambito della responsabilità amministrativa (o civile–amministrativa, se si preferisce la terminologia adoperata da parte della dottrina). Di guisa tale che, siccome riconosciuta la prevalente natura amministrativa all’azione di rivalsa in parola, la stessa risulta sottratta alla disponibilità della singola P.A., appartenendo alla giurisdizione della Corte dei Conti, per come sopra precisato.

Considerata altresì la norma interpretativa ex co. 274 art. 1 L.266/05 (ai sensi della quale Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile), ciò che rileva ai fini della risoluzione della controversia è comunque il valore indisponibile dell’azione di rivalsa, in cui si sostanzia – per quanto già esposto e per dottrina unanime – la tipica espressione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti innanzi la propria amministrazione (per fatti imputabili a titolo di dolo e colpa grave).

Ciò comporta, per quanto di ragione, la legittimità dell’operato della P.A. che ha agito in via di autotutela anche in considerazione di tale aspetto, in quanto la disposizione del capitolato che ne prevedeva la possibilità configge con norma imperativa, incidendo altresì sulla giurisdizione.

In tal senso, infatti, le stesse SS.UU. della Cassazione hanno riconosciuto che “qualora un ente ospedaliero venga condannato al risarcimento del danno subito da un assistito per fatto colposo del proprio dipendente e poi agisca “in rivalsa” nei confronti del dipendente medesimo, la relativa controversia spetta alla cognizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione di tale Corte (…) non si riferisce ai soli fatti inerenti al maneggio di denaro ma si estende ad ogni ipotesi di responsabilità per pregiudizi economici arrecati allo Stato o ad enti pubblici da persone legate da vincoli di impiego o di servizio ed in conseguenza di violazione degli obblighi inerenti a detti rapporti (cfr. SS.UU. Cass. 4 dicembre 2001 n.15228 e 15 luglio 1988 n.4634)”.  CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante

Hai dimenticato la Password?
Registrati