L’ISVAP ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito lo schema di provvedimento con cui viene modificato, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 42, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto “Salva Italia”), il Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture.
Tenuto conto dell’obiettivo della legge di coinvolgere capitali privati per lo sviluppo delle infrastrutture, l’Autorità ha disciplinato la materia con le cautele dovute per garantire nel continuo la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore di sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti delle imprese di assicurazione.
A tale riguardo, sono state definite nuove categorie di attivi e relativi limiti tenendo presente che l’investimento in tale settore presenta le caratteristiche di un impiego di lungo termine, poco liquido e comunque rischioso.
In tal senso, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011 al fine di consentire l’utilizzo, ai fini della copertura delle riserve tecniche, delle obbligazioni o altri titoli di debito di cui all’articolo 157, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. project bond), emessi dalle società di progetto di cui all’articolo 156 nonché da società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto.
Tali attivi saranno considerati ammissibili nella misura massima del 2% delle riserve tecniche da coprire in presenza delle seguenti condizioni:
a) che si tratti di titoli emessi da società il cui bilancio sia soggetto a certificazione;
b) che le obbligazioni o gli altri titoli di debito emessi dalle predette imprese siano supportati dalle forme di garanzia introdotte dall’articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni).
Con riguardo ai fondi mobiliari chiusi, riservati e speculativi, fermi restando i limiti massimi di utilizzo degli stessi (5% delle riserve tecniche), è stato ampliato il limite di concentrazione previsto in relazione al singolo fondo. Tale limite, attualmente fissato all’1% delle riserve tecniche da coprire, sarà esteso al 2% nel caso di fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture.
Eventuali osservazioni sulla schema di provvedimento potranno essere inviate entro il 16 giugno 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: provvedimentoinfrastrutture@isvap.it