Nell’ambito dell’organizzazione sociale, agli amministratori è demandata non solo l’esecuzione delle delibere assembleari, ma anche il dovere di gestire l’attività sociale e di compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto della società, sicché essi sono responsabili, nei confronti della società stessa, per avere esercitato un’attività non autorizzata dall’organismo di vigilanza, in violazione della normativa di settore; né vale ad escludere la responsabilità il difetto di delega, in quanto permane, in capo a ciascuno di essi, il dovere di vigilare sul generale andamento della società, posto a loro carico dall’art. 2392 c.c., anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che gli altri consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza, a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio.
Anche il fatto che un amministratore abbia ricoperto la carica per breve tempo, non esclude detta responsabilità, che ha natura solidale, sicché l’entità del contributo causale e la graduazione delle rispettive colpe assumono rilievo esclusivamente ai fini dell’eventuale azione di regresso.
Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9384