L’ISVAP ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento – e la relativa relazione di
presentazione – attuativo dell’articolo 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies, 15 septies e 15 octies del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro l’11 giugno 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamentomisureanticrisi@isvap.it.
Il Regolamento prevede l’abrogazione dei precedenti Regolamenti ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 (in materia di criteri di valutazione degli elementi dell’attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese di assicurazione) e n. 37 del 15 marzo 2011 (in materia di verifiche di solvibilità corretta) a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 216 del 29 Dicembre 2011 (cd. Milleproroghe), convertito con la legge n. 14/2012.
Tale decreto ha modificato la facoltà per le imprese di assicurazione di aderire ai regimi facoltativi che erano stati introdotti dal decreto anticrisi (D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e successive conversione e modificazioni) variando in particolare l’articolo 15, commi da 13 a 15-octies.
L’attuale fase della crisi finanziaria è caratterizzata ancor più dall’acuirsi di fenomeni di mercato che incrementano la volatilità degli spread sui Titoli di Stato con una conseguente “artificiosa” volatilità dei patrimoni delle imprese di assicurazione che in essi investono. Al fine di limitare l’effetto pro-ciclico di tali fenomeni, le modifiche ai Regolamenti prevedono le seguenti innovazioni: (i) il rinnovo delle misure anticrisi fino all’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE (cd.
Solvency II); (ii) la limitazione delle stesse misure ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea; (iii) l’abrogazione delle soglie di ammissibilità in coerenza con il mutato scenario di riferimento.
Tali regimi, adottati in coerenza con analoghe iniziative internazionali e nazionali, hanno inteso limitare l’effetto sistemico della crisi finanziaria internazionale, inserendo elementi di natura anti-ciclica nelle valutazioni dei Titoli di Stato.
In continuità con le precedenti disposizioni, le imprese che si avvalgono di tali facoltà devono effettuare accantonamenti di utili a riserva indisponibile e sono assoggettate ad un regime prudenziale che si sostanzia in una serie di regole di governo e requisiti di informativa pubblica e di vigilanza circa l’esercizio delle facoltà ed i relativi effetti sul margine di solvibilità individuale e di gruppo, nonché sugli attivi a copertura delle riserve tecniche.
Nel Regolamento sono state rafforzate le prescrizioni in merito all’informativa di vigilanza, ai presidi di governance e di analisi dei flussi di cassa attesi, mentre restano invariate quelle concernenti le limitazioni nella distribuzione di dividendi e la corretta informativa al mercato.
Il Regolamento si compone di cinque Titoli.
Il Titolo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l’ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).
Il Titolo II, recante le disposizioni applicative per l’utilizzo del regime facoltativo nel bilancio di esercizio e la disciplina degli istituti prudenziali per le imprese che lo utilizzino, si compone di sei articoli.
L’articolo 4 disciplina le modalità di esercizio dell’opzione prevedendo che l’organo amministrativo dell’impresa assuma tale decisione dopo aver valutato la coerenza della scelta con la struttura degli impegni dell’impresa stessa. Tale valutazione, adeguatamente formalizzata in un’apposita relazione sottoscritta dal responsabile della funzione di Risk Management, è redatta utilizzando ipotesi prudenziali ed è accompagnata da analisi di sensitività.
L’articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile prevedendo anche un’adeguata informativa nella nota integrativa al bilancio.
L’articolo 6 sancisce l’idoneità a copertura delle riserve tecniche dei titoli per i quali l’impresa abbia esercitato l’opzione di adottare il regime straordinario di valutazione in bilancio. Tale disposizione è accompagnata dalle seguenti misure cautelative:
1) obbligo di individuare ulteriori attivi del patrimonio libero d’importo pari alla differenza di valore tra i titoli per i quali è applicato il regime di valutazione facoltativo ed il relativo valore di mercato, al fine di valutare la presenza nel patrimonio di altri attivi ai quali ricorrere in caso di necessità;
2) potere di intervento dell’ISVAP nei casi di incidenza rilevante delle minusvalenze dei titoli in questione sul totale delle riserve tecniche da coprire;
3) tempistica massima entro la quale l’impresa deve presentare un piano di transizione per la copertura delle riserve tecniche, ove il valore di mercato dei titoli non si fosse ripreso prima di 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE.
L’articolo 7 sancisce il riconoscimento a copertura del margine di solvibilità dei titoli per i quali l’impresa abbia esercitato l’opzione di adottare il regime di valutazione facoltativo per il valore iscritto in bilancio.
L’articolo 8 riconosce l’ammissibilità a copertura del margine di gruppo della riserva indisponibile, individuando in quali voci dei modelli di vigilanza (Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) tali importi debbano confluire.
L’articolo 9 impone obblighi informativi di vigilanza previsti in capo alle imprese che scelgono di utilizzare il regime facoltativo di comunicare, entro 15 giorni, l’assunzione di tale scelta unitamente ad un’informativa trimestrale, prevedendo tra l’altro la trasmissione di un allegato anche in formato elettronico.
Il Titolo III detta le disposizioni specifiche da applicare alle verifiche di solvibilità corretta.
L’articolo 10 disciplina gli aspetti di carattere generale delineando i confini di applicabilità della misura e richiamando le disposizioni del decreto anticrisi. In particolare, il comma 1 prevede che la facoltà sia applicabile a titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa di assicurazione o riassicurazione italiana che li detiene e classificati tra le attività disponibili per la vendita nel bilancio consolidato utilizzato per le verifiche di solvibilità corretta. Inoltre, il comma 3 prevede che l’organo amministrativo dell’impresa che attua le verifiche di solvibilità corretta formalizzi l’esercizio della facoltà tramite una delibera.
L’articolo 11 individua le modalità e le condizioni di esercizio della facoltà. In particolare, analogamente a quanto previsto dalle precedenti disposizioni anticrisi, il comma 1 prevede che l’opzione sia esercitabile per i titoli che presentano una differenza positiva di valutazione tra il valore di iscrizione nel bilancio individuale e quello di iscrizione nel bilancio consolidato dell’esercizio. Il comma 2 prevede che il calcolo della differenza di valutazione sia effettuato al netto della parte attribuibile agli assicurati ed imputata alle passività assicurative e che sia limitata alle perdite calcolate a partire dal primo esercizio della facoltà. Il comma 3 disciplina le modalità di intervento della società di revisione. Il comma 4 stabilisce l’ammissibilità della differenza di valutazione ai fini del margine di solvibilità corretto cui concorrono anche gli importi delle differenze di valutazione relative al portafoglio non durevole di cui all’articolo 8. Il comma 5 prevede le modalità di inclusione nei correnti modelli 1 e 2 – allegati al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 – degli importi ammissibili negli elementi costitutivi del margine corretto. Il comma 6 disciplina gli obblighi di informativa pubblica connessi all’esercizio della facoltà da parte dell’impresa che effettua le verifiche di solvibilità corretta. I commi da 7 a 11 disciplinano l’informativa che l’impresa che esercita la facoltà rende alle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane del gruppo che detengono i titoli oggetto di facoltà; disciplinano, inoltre, gli adempimenti cui queste ultime sono tenute, condizione per l’ammissibilità degli importi negli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto.
L’articolo 12 disciplina l’informativa di vigilanza che deve essere inviata all’ISVAP in relazione all’esercizio della facoltà al momento dell’adozione della relativa delibera e con cadenza semestrale.
Il Titolo IV, contenente unicamente l’articolo 13, disciplina i poteri dell’ISVAP ed i relativi strumenti di vigilanza prudenziale previsti dall’Autorità a fini di stabilità.
Il Titolo V contiene le modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e n. 19 del 14 marzo 2008 (articolo 14), l’abrogazione dei Regolamenti n. 28 del 17 febbraio 2009 e n. 37 del 15 marzo 2011 (articolo 15), le disposizioni finali concernenti la pubblicazione (articolo 16) e l’entrata in vigore (articolo 17), prevista a partire dall’esercizio 2012, già con la relazione semestrale al 30 giugno 2012.
Fonte: ISVAP