Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione o all’omissione sia del conducente che del trasportato, emerge una fattispecie di reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, integrante un’ipotesi di cooperazione colposa da parte del danneggiato.
Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2011, n. 10526