Riportiamo una nota ANIA sull’argomento.
Come si ricorderà, nella circolare Prot. 50 del 1° febbraio 2012, par. 3, abbiamo sommariamente commentato le disposizioni dell’art. 19, commi da 6 a 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno introdotto e disciplinato l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie rimpatriate (cosiddette attività scudate) e l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione.
Tali disposizioni sono state oggetto di attuazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2012 e, successivamente, di modifica da parte del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2011, n. 44. 1. Imposta di bollo speciale annuale In base ai commi 6 e 7 del citato art. 19, l’imposta in esame è dovuta sulle attività finanziarie rimpatriate, nella misura del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille per gli anni successivi, ed è determinata al netto
dell’imposta di bollo pagata ai sensi dell’art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Il successivo comma 8 stabilisce che gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, provvedono a trattenere l’imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione, o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il relativo versamento entro il 16
luglio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011 (data di emanazione di tale decreto-legge).
Si ricorda che il termine entro cui va effettuato il versamento, in origine previsto per il 16 febbraio, è stato dapprima fissato al 16 maggio 2012 dall’art. 8, comma 16, lett. c), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, e poi al 16 luglio, in sede di conversione di tale decreto-legge. Il comma 17 del citato art. 8 ha disposto che per l’anno 2012 il versamento dell’imposta in esame “può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti”. Ciò al fine, evidentemente, di dare copertura al periodo di vacatio legislativa 17 febbraio 2012 – 2 marzo 2012, considerato che, sebbene il differimento al 16 maggio sia intervenuto solo con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, l’Agenzia delle Entrate aveva diramato, prima della scadenza del termine originario di versamento dell’imposta speciale e di quella straordinaria, un comunicato stampa con il quale, preannunciando la proroga (senza determinare la nuova data), aveva ingenerato un legittimo affidamento per gli intermediari circa il rinvio del termine ultimo per il versamento dei tributi in questione.
L’art. 8 testé citato, sub comma 16, ha altresì integrato il comma 8 dell’art. 19 del decreto-legge n. 201, disponendo che nel caso in cui venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione; in sostanza si applica il criterio del pro rata temporis che, tuttavia, dovrebbe valere solo per i periodi dal 2012 in poi, in quanto per il periodo d’imposta 2011 l’imposta di bollo speciale, nella misura del 10 per mille, si applica sulle attività ancora segretate al 6 dicembre 2011, anche se prelevate dal 7 al 31 dicembre 2011, mentre se tale segretazione è venuta meno nel periodo dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011, si applicherà l’imposta straordinaria (vd. sub 2).
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2012 ha precisato che l’imposta di bollo speciale si applica sulle sole attività finanziarie oggetto di emersione attraverso la procedura del rimpatrio, sia fisico che giuridico, ancora detenute in regime di segretezza e stabilisce i criteri per individuare l’intermediario obbligato all’adempimento nel caso di trasferimento del conto segretato presso un intermediario diverso da quello che ha presentato la dichiarazione di emersione.
Se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso altro intermediario, mantenendo il regime della riservatezza, l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto è tenuto al prelievo dell’imposta ed eventualmente alla segnalazione. Se il trasferimento è stato effettuato senza mantenere il regime della
riservatezza, l’intermediario presso il quale detto prelievo è stato effettuato è tenuto all’applicazione dell’imposta straordinaria ed eventualmente alla segnalazione, sempreché tale evenienza sia intervenuta dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011 (vd. sub 2).
Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce che l’imposta è calcolata sull’ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento e, in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero quello di rimborso di tali attività.
In base al comma 9 dell’art. 19 del decreto-legge n. 201, gli intermediari segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei cui confronti non è stata applicata e versata l’imposta con le modalità previste dal comma 8. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che la segnalazione all’Agenzia va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, mod. 770 ordinario, a decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013) e che l’imposta non versata è riscossa nei
confronti di tali contribuenti – compresi, a nostro avviso, gli intermediari che omettono di trattenere l’imposta avendone avuta ovviamente la possibilità – mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973, con l’applicazione di una sanzione pari all’importo non versato.
Il successivo comma 11, come modificato dall’art. 8, comma 16, lett. d), del decreto-legge n. 16, dispone che per l’accertamento e la riscossione di tale imposta nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.1. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 9/2002, le attività finanziarie oggetto di emersione possono essere impiegate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita (da intendere, a nostro avviso, di ramo I e III) o di capitalizzazione, mantenendone il regime di riservatezza. Pertanto, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha ritenuto di comprendere tra i citati intermediari anche le imprese di assicurazione residenti nel caso in cui le attività rimpatriate, o comunque parte di esse, siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.
Nel caso in cui la polizza è stata conferita in un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, riteniamo, sentita l’Agenzia delle entrate, per le vie brevi, che il ruolo di sostituto di imposta sia posto a carico sulla fiduciaria in quanto tale soggetto può più agevolmente garantire le ragioni erariali.
Riguardo al valore della polizza da assoggettare al prelievo, riteniamo che occorra assumere il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o, per il primo anno, al 6 dicembre 2011), intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento, al netto delle penali eventualmente dovute o, per la frazione dell’anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato.
Considerato che l’impresa di assicurazione non ha un conto da cui possa prelevare l’importo dell’imposta di bollo da versare, dovrà essere il contraente a fornire la relativa provvista – anche attraverso un parziale riscatto del contratto – per evitare che l’impresa lo segnali nel Mod. 770 ordinario, tra i soggetti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate.
Nell’anno in cui la polizza viene liquidata (totalmente o parzialmente), l’impresa dovrà prelevare dall’importo liquidato l’imposta di bollo speciale riferita alla frazione di tale anno e se la liquidazione della polizza è intervenuta entro la data del 16 luglio, anche quella relativa all’anno precedente: nel primo caso l’imposta prelevata andrà versata entro il 16 luglio dell’anno successivo mentre nel secondo caso la parte dell’imposta riferita all’anno precedente andrà versata entro il 16 luglio dell’anno in corso e quella riferita alla frazione dell’anno andrà versata entro il 16 luglio dell’anno successivo.
Come già menzionato, l’imposta in esame è determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria pagata ai sensi del comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972. Abbiamo rappresentato all’Agenzia delle entrate la necessità che nel prossimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate si preveda anche il caso contrario, cioè lo scomputo dell’imposta di bollo speciale pagata ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del decreto-legge n. 201 dall’imposta di bollo ordinaria. Per le modalità pratiche per eseguire lo scomputo occorrerà aspettare le necessarie istruzioni dell’Agenzia.
2. Imposta straordinaria
Il comma 12 dell’art. 19 del decreto-legge n. 201 ha previsto l’applicazione di un’imposta straordinaria per le attività finanziarie oggetto di scudo che, alla data del 6 dicembre 2011 sono state in tutto o in parte prelevate. Tale comma 12, come modificato dall’art. 8, comma 16-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito che l’imposta straordinaria sui prelievi è dovuta, nella misura del 10 per mille e per il solo anno 2012, sulle attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state, in tutto o in parte, prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Al riguardo va evidenziato che, in risposta alle pressanti richieste degli intermediari tenuti all’applicazione dell’imposta in esame, e delle Associazioni degli stessi (compresa l’ANIA), la limitazione del periodo entro il quale aveva rilevanza il prelievo, quello cioè dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011 è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 16 ed ha evitato agli intermediari stessi le difficoltà di applicare il tributo avendo riguardo ad eventi che potevano essere intervenuti in un arco temporale decennale.
Detti intermediari provvedono, per effetto del comma 8 dell’art. 19 del decretolegge n. 16, richiamato dal comma 12 in esame, a trattenere oltre all’imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione anche l’imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attività dal conto del soggetto che ha
effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente. Al riguardo il comma 12, dopo le modifiche recate dal citato art. 8 del decreto-legge n. 16, stabilisce che l’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
L’imposta straordinaria si applica sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo o, in mancanza sul loro valore nominale o di rimborso. Per le polizze si tratterà verosimilmente del valore liquidato a scadenza o in sede di riscatto.
In caso di mancato versamento gli intermediari segnalano all’Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta.