Risarcimenti morali, oltre che materiali, per il turista che vede la propria vacanza rovinata dagli operatori turistici a cui si è affidato. Buoni vacanze per le famiglie a basso reddito, finanziati con l’otto per mille. Livelli di qualità, misurati in stelle, anche per bed&breakfast, case per ferie, ostelli, rifugi alpini, villaggi turistici e campeggi.
Idem per la qualità del servizio reso ai clienti. Attività turistiche aperte con una semplice comunicazione. E, ancora, polizze assicurative integrative per i turisti che effettuano viaggi all’estero e contratti di multiproprietà trasparenti estesi a beni diversi dagli immobili. Come chiatte, roulotte e navi da crociera. Sono queste solo alcune delle novità contenute nel codice del turismo, il dlgs di riordino del settore varato ieri dal consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi del 27 aprile scorso). Il provvedimento, che interviene in ambiti in cui forte è la competenza residuale delle regioni, da nuove chance per il rilancio dell’imprenditoria turistica, sempre, che non restino parole d’ordine. Tra queste, la possibilità, per le imprese del settore, di accedere ad agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per l’industria. E l’inclusione, nella licenza di esercizio di attività ricettiva, anche della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande anche per ospiti esterni alle strutture. Idem per centri benessere e congressi. Il che comporta l’esplicita estensione anche a bar, ristoranti e attività di somministrazione di cibi e bevande delle stesse agevolazioni finora riservate all’industria e, da oggi, estese al turismo. Del resto il codice dispone che per impresa turistica non si intenda più il solo albergo o l’agenzia di viaggio, ma tutte quelle imprese volte a produrre, commercializzare, intermediare, gestire prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi per soddisfare le esigenze del turista. Che tradotto significa le imprese di ristorazione, tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi e congressi e le imprese turistiche nautiche. Infine, va ribadita la forte semplificazione in fatto di avviamento e trasferimento di aziende turistiche. Il nuovo codice dispone, infatti, che per aprire un’attività ricettiva basterà la sola segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Tornando al discorso risarcimenti, il codice testualmente recita: «Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta». Fino ad oggi, infatti, non esisteva una norma di legge che riconosceva al consumatore un danno morale da vacanza rovinata per il mancato rispetto delle prestazioni incluse nel contratto di vendita del pacchetto turistico. Oggi, invece, viene introdotto un ulteriore indennizzo, che sarà commisurato al tempo di vacanza inutilmente trascorso, all’irripetibilità dell’occasione perduta e, quindi, alla motivazione del viaggio. Il codice introduce anche una disciplina specifica per l’applicazione dell’istituto della mediazione alle controversie sui servizi turistici, prevedendo un’apposita clausola, in base a cui il turista potrà godere dell’opportunità di comporre le controversie con la mediazione, prima di rivolgersi al giudice o a un arbitro.