Tutti i trattori agricoli a ruote devono essere muniti di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento. Ma per agevolare al massimo questa miglioria non serve alcuna formalità burocratica ne revisione all’esito dell’installazione tecnica. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con la circolare n. 15253 del 16 maggio 2011.
L’art. 271 del regolamento stradale specifica che tutte le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con un dispositivo di protezione del conducente in caso di ribaltamento. Questo importante sistema di sicurezza deve però essere installato nel rispetto delle specifiche direttive e delle linee guida dell’Ispesl intitolate «adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso di attrezzature di lavoro previste al punto 1.3 dell’allegato XV del dlgs n. 359/1999». L’obbligo di adeguamento di tutto il parco veicolare è stato evidenziato con la circolare del ministero del lavoro del 19 maggio 1981 e con quella del ministero dei trasporti del 7 settembre 1987. Ma sulla questione è poi intervenuto anche il dlgs 9 aprile 2008, n. 81, specifica la nota del 16 maggio scorso, evidenziando che «tutti i trattori agricoli, anche quelli che risultino fin dall’origine privi di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento, devono essere muniti di tali strutture». Per agevolare queste migliorie il ministero ha quindi introdotto una procedura semplificata che evita all’interessato di sottoporre il mezzo agricolo a visita e prova e annotazioni burocratiche. Questo purché l’installazione sia conforme al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del dlgs 81/2008. La circolazione su strada con un mezzo agricolo non regolarizzato comporta l’applicazione delle punizioni previste dall’art. 112/4° del Codice della strada. Ovvero 80 euro di multa e il ritiro della carta di circolazione fino all’effettuazione della miglioria obbligatoria per la sicurezza di tutti i conducenti.