Conto alla rovescia per la partenza operativa del Sistri prevista per il prossimo 1° giugno 2011, vale a dire: comunicazione telematica dei dati relativi ai rifiuti gestiti direttamente al «cervellone» predisposto dallo stato; tracciamento satellitare del trasporto dei beni a fine vita; videosorveglianza di ingressi ed uscite dalle discariche.
Con l’ultimo tassello costituito dall’adozione da parte del Minambiente dell’atteso «Testo unico Sistri» (dm 18 febbraio 2011 n. 52, efficace dal prossimo 11 maggio) è infatti stato completato il quadro normativo che consentirà giuridicamente la piena entrata in vigore del nuovo sistema di controllo telematico della gestione dei rifiuti previsto dal «Codice ambientale». Sistema che tuttavia sentirà degli effetti transitori del passaggio dal vecchio al nuovo regime fino al 31 dicembre 2011, termine entro il quale occorrerà trasmettere al Sistri anche i dati relativi alla prima fase dell’anno non coperta dal flusso elettronico dei dati.
Il «flusso dati» Sistri. Il nuovo sistema di controllo dei rifiuti, lo ricordiamo, è finalizzato a sostituire (quasi totalmente) l’attuale flusso cartaceo di informazioni costituito da registri di carico/scarico, formulario trasporto rifiuti, comunicazione annuale «Mud», obbligando i gestori di rifiuti a comunicare al sistema informatico gestito dallo stato (raggiungibile all’indirizzo web: www.sistri.it) tutti i dati relativi ai beni a fine vita passati tra le loro mani, ossia: quantità e qualità di rifiuti prodotti; coordinate del trasporto; presa in carico da parte delle imprese di destinazione finale dei rifiuti; relativi trattamenti di recupero o smaltimento in discarica.
Le norme Sistri.
Le norme di riferimento del nuovo sistema di tracciamento sono costituite dal dlgs 152/2006 («Codice ambientale») e dal citato dm Minambiente 18 febbraio 2011 n. 52 («Testo unico Sistri»), provvedimento che dall’11 maggio 2011 sostituirà (salvandone però il contenuto) i cinque precedenti decreti adottati dal Minambiente in materia, ossia: il dm 17 dicembre 2009 (ad eccezione dei termini ex articolo 12, commi 1 e 2); il dm 15 febbraio 2010; il dm 9 luglio 2010; il dm 28 settembre 2010; il dm 22 dicembre 2010.
I soggetti interessati. Ampio, come confermato dal dm Ambiente 52/2011, lo spettro dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri, coincidente sostanzialmente con le seguenti categorie di soggetti: imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi; imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali ed artigianali; attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi; trattamento fanghi; depurazione acque; abbattimento fumi; imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; commercianti e gli intermediari di rifiuti; consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania.
Gli adempimenti.
L’adesione al Sistri comporta per i soggetti obbligati sia degli adempimenti «statici» (coincidenti con l’iscrizione al sistema ed il pagamento di un contributo annuale) sia degli adempimenti «dinamici» (consistenti nell’acquisizione e nella trasmissione continua al sistema centrale dei dati relativi ai rifiuti gestiti). Vediamo in dettaglio gli adempimenti in parola.
I soggetti già operanti avevano l’obbligo di iscriversi al Sistri entro lo scorso 30 marzo 2011; i nuovi soggetti devono invece farlo prima di dare avvio alle attività di gestione dei rifiuti. La comunicazione telematica dati rifiuti consiste nell’invio al sistema informatico Sistri accessibile all’indirizzo web www.sistri.it (tramite computer e apposita «chiave usb») dei dati quali/quantitativi dei rifiuti gestiti (a titolo di produzione, trasporto, recupero, smaltimento) secondo precisi parametri e tempistiche (queste ultime «ammorbidite» dal dm 52/2011, che ha sottratto i trasportatori di rifiuti pericolosi dall’obbligo di comunicare i dati due ore prima della movimentazione). Permane comunque l’obbligo (come confermato dal dm in parola) di tenere una copia cartacea della «Scheda Sistri» in caso di rifiuti trasportati e di rifiuti conferiti in discarica.
Il tracciamento satellitare rifiuti prevede che ogni mezzo adibito a trasporto rifiuti sia dotato di una apposita «black box» per il controllo satellitare del percorso effettuato dal mezzo. Il monitoraggio delle discariche impone che ogni accesso agli impianti di smaltimento e incenerimento di rifiuti sia presidiato da idonee apparecchiature (con manutenzione ed accesso riservato al personale Sistri) che rilevano ingresso e uscita degli automezzi.
Infine, tutti i soggetti aderenti al Sistri devono annualmente pagare (entro il 30 aprile, come ora stabilito dal dm 52/2011) un importo a copertura delle spese di gestione del sistema di tracciamento. L’ammontare del contributo dipende dalla tipologia del soggetto obbligato, dalle attività svolte, dal numero di operatori impiegati e dal quantitativo di rifiuti gestiti.
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